ANCORA SUI RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ED ECCEZIONE DI USUCAPIONE

FATTO
I ricorrenti sono proprietari, quali eredi di Rosa Rizzo, di un fondo in Minervino di Lecce.
Il Comune, con deliberazione del 14 giugno1979 haapprovato il progetto relativo al piano per l’edilizia economica e popolare e, con decreto notificato il 5 febbraio1982, hadisposto l’occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione del Piano.
Tuttavia, non è mai stato emesso il decreto di esproprio.
La ricorrente ha chiesto la restituzione del bene occupato e il risarcimento dei danni.
Il Comune, con controricorso del 7 settembre2010, haeccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice perché i provvedimenti di approvazione del Piano erano privi dei termini sia iniziali che finali per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, l’acquisto per irreversibile trasformazione dei beni, la prescrizione del diritto al risarcimento e l’usucapione.
Con ordinanza del 21 ottobre 2011 questo tribunale ha disposto una verificazione tecnica, depositata il 6 dicembre 2011.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e la difesa dei ricorrenti ha rilevato che l’accertamento dell’intervenuta usucapione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nella pubblica udienza del 21 marzo 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO
1. È da premettere che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del g.a. ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa.
Nel caso in esame, l’attivazione della procedura espropriativa – nel segmento posto in essere – si deve ritenere esente da vizi, in quanto l’approvazione di un piano di zona per l’edilizia popolare ed economica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere e, in caso di mancata fissazione dei termini per l’espropriazione e i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con quello legale di efficacia del piano (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23584; nello stesso senso Tar Napoli, sez. V, 9 settembre 2010, n. 17366).
2. Infondata è poi l’eccezione di difetto di giurisdizione,da parte del giudice amministrativo, in ordine all’eccezione di intervenuta usucapione.
La giurisprudenza ha precisato che “Il tribunale Amministrativo é competente a decidere circa l’eccezione di intervenuta usucapione in materia espropriativa ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 d.lg. 80/98, ed oggi ai sensi dell’art. 53 del t.u. espropriazioni” (Tar Catania, sez. II, 14 luglio 2009, n. 1283).
Ove poi si ritenga che la pronuncia sull’usucapione non rientra nell’ambito rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,primo comma,lett g) c.p.a.,in quanto la specifica questione non è riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio del
pubblico potere, si deve affermare che, se il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale di tutte le questioni pregiudiziali relative a diritti ai sensi dell’art. 8 c.p.a.,nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva,a maggior ragione ne può conoscere alla stessa stregua nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva.
Nella specie i ricorrenti hanno chiesto la restituzione del bene e il risarcimento del danno.
Rispetto a questa domanda ha carattere pregiudiziale accertare se si è verificata la usucapione.
3. L’usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali avente portata generale, la cui funzione è quella di rendere certa e stabile la proprietà e di favorire chi possiede un bene e lo rende socialmente utile.
In questo senso anche la giurisprudenza della Cassazione, per la quale “Dalla retroattività degli effetti dell’acquisto di un diritto per usucapione, stabilita per garantire alla scadenza del termine necessario la piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, deriva che se la p.a. occupa “sine titulo” un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l’acquisto a titolo originario del diritto parziario, cessa l’illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino a usucapirlo, nonché il credito
indennitario. Deriva da quanto precede che l’accertamento dell’avvenuta usucapione esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, togliendo “ab origine” il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito.”
(Cass. Civ., Sez. II , 24 febbraio 2009 n. 4434, conformi Cass. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21575; ordd. 19294/2006 e 4296 /2008; 4 luglio 2012 n.11147).
Nel caso in esame, il decreto sindacale con cui è stata disposta l’occupazione è del 1° febbraio 1982, l’occupazione ha avuto luogo il 5 febbraio 1982 e sul bene è stata realizzata una strada, l’area è stata recintata, su questa sono stati piantumati alberi ed è stato realizzato un impianto di illuminazione; ciò comporta che il comportamento del Comune, tenuto dalla scadenza del decreto di occupazione (e quindi alla scadenza dei cinque anni), può essere valutato come una valida interversione nel possesso, e quindi deve ritenersi avvenuto l’acquisto per usucapione , da parte dell’amministrazione, con lo spirare del ventennio.
Retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, togliendo “ab origine” il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito, deve essere esclusa la verificazione di alcun danno ingiusto.
Il ricorso è pertanto da respingere sia quanto alla chiesta restituzione del bene sia quanto al risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale perla Puglia Lecce- Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio 2012, 12 dicembre 2012, con l’intervento dei magistrati: