Solo con l’aggiudicazione definitiva può dirsi sorto un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale: una volta emesso l’atto terminale della procedura selettiva di evidenza pubblica, il concorrente destinatario può in effetti vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale, poiché la sua offerta, individuata come la migliore dalla commissione di gara, è stata ritenuta tale anche dalla stazione appaltante, attraverso l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria Quindi, l’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è quella in cui quest’ultima, dopo avere definitivamente aggiudicato una gara, decida di ritirarla in autotutela o comunque non addivenga alla stipula del contratto. Per contro, nell’ambito di questo indirizzo si afferma che, prima di questo momento, nessun affidamento su tale esito può vantare il concorrente che si limiti a partecipare alla gara, presentando la relativa offerta. In questa fase può dirsi sorta unicamente una chance di aggiudicazione, la cui concretizzazione è in ogni caso condizionata dai successivi snodi procedimentali, dalle verifiche in fase di ammissione della concorrente e dalla successiva attività di valutazione dell’offerta.
FATTO
1. La Società Techproject s.r.l., partecipava in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di progettisti composto anche da Ramboll UK ltd., Stain Engineering s.r.l. e Andrea Maffei Architects s.r.l. al concorso di idee ex art. 108 del d.lgs. n. 163/2006 per la linea ferroviaria «Tione – Trento (linea Azzurra). Collegamento Giudicarie – Alto-garda – Vallagarina – Trento», di cui al bando della Provincia autonoma di Trento in data 3 maggio 2012. Quest’ultimo prevedeva l’assegnazione di premi ai progetti primi tre classificati in ordine decrescente (da 140.000 a 130.000 euro), e la corresponsione di un rimborso spese di € 30.000 per i rimanenti partecipanti che avessero ottenuto un punteggio minimo pari a 60/100, nonché la facoltà per l’amministrazione di affidare successivamente ai primi tre classificati la progettazione preliminare dell’opera.
2. Collocatosi al quinto posto della graduatoria (definitivamente approvata con determinazione n. 83 del 24 gennaio 2015), con il punteggio di 34,36, il raggruppamento di progettisti sopra indicato chiedeva al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., previo accertamento dell’illegittimità degli atti della procedura, per violazione dei principi di pubblicità delle sedute di gara e di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
Secondo il raggruppamento ricorrente erano da ritenersi illegittime e lesive della buona fede nelle trattative precontrattuali le modalità di conduzione della procedura previste dal bando, caratterizzate dallo svolgimento in seduta riservata di tutta l’attività della giuria tecnica, ivi compresa quella di abbinamento dei progetti presentati in forma anonima, successivamente alla loro valutazione, ai nominativi dei concorrenti.
3. Il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso.
Il giudice di primo grado non ravvisava alcuna violazione del dovere di buona fede da parte dell’amministrazione, avendo quest’ultima applicato le previsioni del bando, non impugnate dalla ricorrente, sulla base di una scelta giudicata non «assistita da seri, ed invero neppure plausibili, elementi giustificativi», ed inoltre essendo tutte le valutazioni e le attività compiute dalla giuria tecnica documentate a mezzo di verbali, facenti fede fino a querela di falso.
4. Le Techproject ha proposto appello contro questa decisione, al quale resiste la Provincia di Trento.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello la Techproject censura la decisione di primo grado per avere ritenuto, contrariamente al vero, che la domanda risarcitoria è stata proposta quando era ormai scaduto il termine decadenziale per impugnare la gara. L’appellante soggiunge che nessun onere di immediata impugnativa del bando era configurabile nel caso di specie, stante l’assenza di clausole escludenti. Infine, pone in rilievo l’inutilità dell’azione impugnatoria, attese «le numerose irregolarità» consumatesi nella procedura, tali da comportarne la riedizione, la quale ipotesi tuttavia si rivelerebbe inutile a causa «del mutato indirizzo dell’Amministrazione» sulla realizzazione dell’opera oggetto del concorso.
2. Ricollegandosi a quest’ultima circostanza, con il secondo motivo d’appello viene reiterato l’assunto della violazione del dovere di buona fede art. 1337 cod. civ., ricondotto alla decisione dell’amministrazione di non realizzare la linea ferroviaria, esternata dal competente assessore in dichiarazioni alla stampa. Secondo l’appellante ciò confermerebbe l’inutilità dell’azione impugnatoria e la conseguente unica possibilità di ottenere tutela a fronte delle illegittimità dedotte attraverso la domanda risarcitoria azionata.
3. Con il terzo motivo d’appello sono quindi riproposte le censure di illegittimità già svolte nel ricorso di primo grado a sostegno della domanda risarcitoria.
4. Così sintetizzati, nessuno di questi motivi può essere accolto e l’appello deve pertanto essere respinto, atteso che il quarto ed ultimo motivo contiene l’illustrazione dei danni di cui viene chiesto il ristoro per equivalente.
Deve in particolare essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado debba essere corretta nei termini che seguono.
5. Occorre infatti evidenziare a quest’ultimo riguardo che, diversamente da quanto ritenuto dal TRGA di Trento, il ricorso di primo grado è stato proposto l’ultimo giorno utile per impugnare gli atti del concorso di idee (il ricorso è stato notificato il 10 marzo 2014, trentesimo giorno dalla conoscenza dell’approvazione della graduatoria, avvenuta il precedente 7 febbraio, tenuto conto che il 9 marzo era domenica) e che la scelta di domandare il risarcimento del danno per illegittimità compiute in sede di gara non è in sé sindacabile, costituendo una facoltà che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24), oggi riconosciuta dal codice del processo amministrativo (art. 30).
Va soggiunto, al riguardo, che il comma 3 del citato art. 30 annette a questa scelta rilievo esclusivo ai fini della determinazione del quantum risarcibile, demandando al giudice di valutare «tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti». Come poi chiarito dall’Adunanza plenaria nella sentenza 23 marzo 2011, n. 3, la norma rappresenta la codificazione nel processo amministrativo del principio di autonomia, sia pure temperata, della domanda di risarcimento dei danni nei confronti di illegittimità provvedimentali della pubblica amministrazione, oltre che il definitivo superamento della teoria della pregiudiziale amministrativa, affermata dalla giurisprudenza amministrativa passata, ma avversata dalle Sezioni unite della Cassazione (in particolare nella sentenza 28 dicembre 2008, n. 30254).
6. Nondimeno, come sopra accennato la domanda risarcitoria è infondata.
7. Va innanzitutto premesso che le censure mosse della società appellante all’operato della Provincia di Trento si appuntano sul fatto che non solo le sedute in cui i progetti sono stati valutati, ma anche quella dedicata all’abbinamento dei progetti precedentemente valutati con i relativi concorrenti, mediante l’apertura delle buste opache indicanti all’esterno i codici alfanumerici, ed all’interno i nominati dei progettisti, si è svolta in seduta riservata (e precisamente alla seduta del 19 novembre 2013). In ragione di tale circostanza, si sostiene non esservi «alcuna garanzia che nel valutare i progetti e conseguentemente nell’assegnare agli stessi i punteggi, la Giuria Tecnica non sia stata “influenzata” dalla conoscenza dell’identità dei concorrenti cui detti progetti si riferivano» (pag. 10 del ricorso di I grado). Si assume pertanto violato, in diritto, l’art. 107 cod. contratti pubblici, il quale per i concorsi di progettazione circoscrive l’anonimato unicamente alla fase di valutazione dei progetti, e, più in generale, i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute di gare pubbliche, in ragione dei quali anche la documentazione concernente l’offerta tecnica deve essere aperta in seduta pubblica, al fine di assicurare un riscontro sul relativo contenuto (come precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011, poi recepita a livello normativo con la modifica dell’art. 120, comma 2, reg. di attuazione del codice di cui al d.p.r. n. 207/2010.
8. Sulla base di questa prospettazione la domanda risarcitoria non può tuttavia essere accolta.
9. Non è innanzitutto conferente il richiamo ai principi generali di pubblicità delle sedute di gara di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006.
La regola generale di cui alla disposizione ora citata è infatti chiaramente derogata per i concorsi di idee di cui all’art. 108 del medesimo codice dei contratti pubblici. Questa disposizione rinvia infatti alle norme della sezione concernenti i concorsi di progettazione, tra le quali vengono in rilievo quelle concernenti le «Decisioni della commissione giudicatrice», contenute nel precedente art. 107. Quest’ultimo prevede a sua volta che l’organo valutatore «esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima» e che l’anonimato «dev’essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione», salvo il caso in cui siano necessari chiarimenti da parte dei concorrenti (comma 1).
10. Non è inoltre consentita l’estensione a questa specifica tipologia di procedure dei principi elaborati a proposito di quelle finalizzate all’affidamento di appalti pubblici.
In queste ultime l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica si giustifica con la necessità di assicurare l’integrità documentale delle stesse e quindi di prevenire possibili alterazioni volte ad influire sul giudizio finale della commissione giudicatrice (come appunto statuito dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 13 del 28 luglio 2011 poc’anzi citata).
A tale adempimento si accompagna l’obbligo di adottare le necessarie cautele per tutta la durata delle attività della commissione, di cui va effettuata verbalizzazione.
Tutto ciò a tutela della par condicio dei concorrenti.
11. Per contro, nel concorso di idee di cui all’art. 108 d.lgs. n. 163/2006 queste esigenze sono realizzate attraverso l’anonimato imposto dall’art. 107, che la Provincia di Trento ha nel caso di specie incontestabilmente rispettato.
Attraverso quest’ultimo obbligo le garanzie di imparzialità dell’organo deputato alla valutazione tecnica sono ulteriormente rafforzate, potendo ciascun concorrente confidare su un giudizio del tutto astratto da considerazioni legate all’identità dell’autore del progetto presentato. Ciò in coerenza con il peculiare carattere della procedura qui in contestazione, la quale, essendo finalizzata «all’acquisizione di una proposta ideativa» (art. 108, comma 1, cod. contratti pubblici), e solo in via meramente eventuale all’affidamento di contratti pubblici di progettazione o d’appalto (comma 6 dell’art. 108 in esame), si incentra esclusivamente su profili valutativi del merito tecnico dei progetti, per i quali si impongono quindi garanzie di neutralità da parte dei componenti della commissione ancora maggiori rispetto a quelle previste per gli appalti pubblici.
12. A diverse conclusioni non induce il fatto che anche la seduta dedicata all’abbinamento dei nominativi ai progetti già valutati si sia svolta in forma riservata.
Come innanzitutto evidenziato dal giudice di primo grado, anche questa attività della giuria tecnica è stata comunque adeguatamente verbalizzata ed a fronte di ciò l’ordinamento appresta strumenti diretti a contestare la veridicità dei fatti e delle attività in essi attestati, mediante querela di falso, nonché eventuali errori di carattere percettivo e/o valutativo in ipotesi verificatisi, sia attraverso l’impugnazione degli atti della procedura, sia, in via incidentale, con la presente domanda risarcitoria.
13. Tuttavia, come stabilito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 3 febbraio 2014, n. 8, non è sufficiente ad invalidare una procedura selettiva il mero sospetto di possibili manomissioni delle buste contenenti le offerte, occorrendo suffragare la deduzione con elementi, anche di carattere indiziario, che possano avere effettivamente inciso sulla genuinità dell’offerta.
Questo principio è estensibile anche al presente concorso di idee, potendo essere declinato nel senso che occorre corroborare la censura di irregolarità della procedura mediante l’allegazione di specifiche circostanze in virtù delle quali l’attività valutativa della giuria possa essere stata in concreto influenzata o vi sia stato un errore nell’abbinamento a posteriori dei nominativi dei progettisti con i progetti.
Tuttavia, a questo onere di allegazione, l’appellante si è completamente sottratta, non avendo essa articolato alcuna deduzione al riguardo, ma essendosi invece limitata ad affermare in modo apodittico che la segretezza delle attività svolte dalla giuria tecnica costituisce causa «per ciò sola sufficiente» ad invalidare l’intera procedura concorsuale (così a pag. XVI dell’appello).
14. La Techproject paventa inoltre possibili pregiudizi per quanto riguarda le garanzie di «impermeabilità e indipendenza del giudizio tecnico della commissione in riferimento ai progetti presentati» per il fatto che l’abbinamento dei nominativi ai progetti è avvenuto in seduta riservata (pag. XVII dell’appello), in tal modo trascurando un dato fondamentale, e cioè che l’attività di giudizio sui progetti si era già svolta ed esaurita nelle precedenti sedute, attraverso l’esame dei progetti in forma anonima.
15. Ad ulteriore confutazione del parallelismo tra procedure di affidamento di appalti pubblici e concorso di idee ex art. 108 d.lgs., sui cui si incentrano le doglianze dell’appellante, devono ancora essere messe in rilievo, in contrario le analogie tra quest’ultimo ed i concorsi per l’assunzione di pubblici impieghi.
Entrambe le procedure si caratterizzano infatti per la prevalenza della valutazione di carattere tecnico e richiedono a garanzia di ciò la garanzia dell’anonimato dei concorrenti fino al momento della formazione della graduatoria finale, nonché, conseguentemente, il carattere riservato delle attività della commissione (cfr. gli artt. 14 e 15 d.p.r. n. 487/1994, contenente le norme regolamentari “sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”).
Invece, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici questa stessa esigenza si manifesta essenzialmente con la prevenzione di possibili alterazioni di offerte i cui autori sono comunque già noti, fermo restando che la valutazione tecnica è in ogni caso svolta in forma riservata.
16. Se tutto quanto finora rilevato è sufficiente a respingere la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio, va tuttavia soggiunto che militano nella medesima direzione altre ragioni.
In particolare, non può essere condivisa l’equazione secondo cui all’illegittimità della procedura corrisponde la responsabilità civile dell’amministrazione.
Con specifico riguardo alla responsabilità precontrattuale fatta valere nel presente giudizio, va sottolineato che costituisce ipotesi tipica di violazione della buona fede nelle trattative finalizzate alla conclusione del contratto ex art. 1337 cod. civ. il c.d. recesso ingiustificato, il quale si configura quando chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contrato nondimeno recede dalle trattative, pur ormai giunte in stato avanzato, frustrando in questo modo le ragionevoli aspettative formatesi nella controparte.
17. Al riguardo, è noto come sia ormai superato il regime di “favore” riconosciuto in passato all’amministrazione pubblica in questa materia. Costituisce infatti ius receptum che anche quest’ultima è soggetta al dovere sancito dalla citata disposizione codicistica, benché per obblighi inderogabili di legge la stessa sia tenuta ad utilizzare modelli di contrattazione impersonale, quali quelli dell’evidenza pubblica, caratterizzati dalla selezione comparativa di più offerte contemporaneamente presentate, secondo un procedimento di valutazione rigidamente scandito da norme primarie, secondarie o speciali, relative alla singola procedura.
Per effetto di questa nuova visione del suo ruolo, l’amministrazione deve non solo attenersi alle norme di azione regolanti lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, ma anche ai canoni di diritto comune valevoli per le trattative precontrattuali. Quest’ultimo profilo di valutazione, parallelo a quello svolto nel tipico giudizio impugnatorio, può dunque concludersi con l’affermazione della responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, anche in caso di procedura di gara legittima (Ad. plen. 5 settembre 2005, n. 6; ancora di recente: Sez. III, 18 gennaio 2013, n. 279; Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4674 e 20 febbraio 2014, n. 790, 16 gennaio 2014 n. 142, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 154, 1 febbraio 2013, n. 633; si veda anche Cass., Sez. I, 3 luglio 2014, n. 15260; Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 477; Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12313).
18. Nondimeno, l’estensione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei principi e delle regole in materia di responsabilità precontrattuale comporta che l’amministrazione aggiudicatrice in tanto può ritenersi soggetta alle conseguenze derivanti dal più volte citato art. 1337 cod. civ., in quanto la gara sia giunta ad uno stadio tale da avere ingenerato nel concorrente la ragionevole aspettativa di conseguire l’aggiudicazione e dunque la stipulazione del contratto. In altri termini, occorre che quest’ultimo veda frustrato un affidamento consolidato in ordine alla favorevole conclusione della procedura di gara.
19. A quest’ultimo riguardo, secondo una giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio di Stato, solo con l’aggiudicazione definitiva può dirsi sorto un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale (si citano quindi le più recenti pronunce espressive di questo orientamento: Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838, 15 maggio 2012, n. 2805; Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266, 15 luglio 2013, n. 3831; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195). Sotto questo profilo, è comune l’affermazione secondo cui una volta emesso l’atto terminale della procedura selettiva di evidenza pubblica, il concorrente destinatario può in effetti vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale, poiché la sua offerta, individuata come la migliore dalla commissione di gara, è stata ritenuta tale anche dalla stazione appaltante, attraverso l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006). In questa prospettiva diviene pertanto fondamentale il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva, giacché la prima, stante il suo carattere meramente interinale e non conclusivo di questo provvedimento, non è idonea a configurare alcun affidamento sull’esito positivo della procedura di gara (Sez. III, 27 novembre 2014, n. 5877, 24 maggio 2013, n. 2838, 11 luglio 2012, n. 4116; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266, 28 dicembre 2011, n. 6951, 20 aprile 2012, n. 2338).
20. Quindi, l’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è quella in cui quest’ultima, dopo avere definitivamente aggiudicato una gara, decida di ritirarla in autotutela o comunque non addivenga alla stipula del contratto. Per contro, nell’ambito di questo indirizzo si afferma che, prima di questo momento, nessun affidamento su tale esito può vantare il concorrente che si limiti a partecipare alla gara, presentando la relativa offerta. In questa fase può dirsi sorta unicamente una chance di aggiudicazione, la cui concretizzazione è in ogni caso condizionata dai successivi snodi procedimentali, dalle verifiche in fase di ammissione della concorrente e dalla successiva attività di valutazione dell’offerta.
21. Su posizioni parzialmente diverse si attesta sul punto la giurisprudenza di legittimità.
Recentemente, nella sopra citata sentenza della I Sezione civile, 3 luglio 2014, n. 15260, la Cassazione ha infatti statuito che l’amministrazione è assoggettata a responsabilità per violazione del dovere di buona fede nelle trattative ex art. 1337 cod. civ. anche prima dell’atto terminale della procedura di gara e «a prescindere dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante».
Occorre tuttavia precisare che, come emerge dalla lettura della motivazione, nel caso deciso in questa pronuncia, l’impresa che aveva agito per il risarcimento in sede civile aveva ottenuto il previo annullamento in sede giurisdizionale amministrativa della sua esclusione, disposta nell’ambito di una licitazione privata nella quale aveva riportato il miglior punteggio provvisorio per la propria offerta, ma la procedura sia poi stata annullata in accoglimento di separate impugnative di altre partecipanti.
A fronte di ciò, ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamento tradizionale, la Cassazione ha affermato il principio di cui sopra, valorizzando anche le caratteristiche della licitazione privata quale procedura comportante lo svolgimento di trattative parallele tra l’amministrazione da una parte e le imprese invitate dall’altra.
22. Significativamente diverso è invece il caso oggetto del presente giudizio.
In primo luogo, non vi è stato nel concorso di idee in contestazione alcun riconoscimento da parte dell’amministrazione in ordine al merito tecnico del progetto presentato dal raggruppamento di progettisti odierno appellante, la cui valutazione è stata effettuata insieme alle altre in un contesto procedimentale unitario e con esplicitazione a posteriori della graduatoria, conseguente ad un giudizio inferiore al minimo previsto, non contestato in alcun modo dall’odierna appellante.
23. Pertanto, se un affidamento tutelabile ex art. 1337 cod. civ. non presuppone necessariamente l’aggiudicazione definitiva, come statuito dalla Cassazione, lo stesso non può comunque prescindere dal compimento di un atto della procedura dal quale possa ritenersi sorto in capo all’impresa partecipante un ragionevole affidamento circa l’esito positivo del concorso.
24. Ciò precisato, su questo decisivo punto la Techproject riconduce la lesione del loro affidamento alle dichiarazioni con cui l’assessore provinciale ha escluso la realizzazione della linea ferroviaria (insistendo in particolare sul punto nella memoria di replica).
25. Tuttavia, questo preteso affidamento non sarebbe in ogni caso tutelabile, in considerazione delle peculiarità del concorso di idee ex art. 108 d.lgs. n. 163/2006.
Come visto sopra, infatti, quest’ultimo costituisce infatti una procedura comparativa di progetti finalizzati a fare emergere l’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera, attraverso l’acquisizione di una «proposta ideativa» da parte di progettisti, mentre la successiva realizzazione della stessa ed il conseguente affidamento della progettazione e dell’appalto di lavori è del tutto eventuale.
26. Tanto meno un simile affidamento può essere addotto nel caso di specie, atteso che il progetto presentato dal raggruppamento temporaneo di cui ha fatto parte la Techproject non è stato valutato tra i migliori tre, così vedendosi preclusa la possibilità di vedersi affidata dall’amministrazione provinciale la successiva progettazione preliminare, e per giunta non avendo riportato un punteggio superiore alla soglia minima prevista per il rimborso delle spese.
27. Per il resto, nel limitarsi a censurare una distorta applicazione del principio di segretezza applicabile a procedure concorsuali della specie in virtù dell’art. 107 cod. contratti pubblici, la medesima appellante si limita a formulare una censura di pura illegittimità, volta sollecitare un accertamento incidentale del vizio dedotto a fini del ristoro per equivalente di un’aspettativa di conclusione positiva della procedura concorsuale, che tuttavia viene erroneamente traguardata al successivo affidamento della progettazione dell’opera ferroviaria. Del tutto assente è invece qualsiasi allegazione in ordine a possibili ricadute che le asserite illegittimità della procedura concorsuale avrebbero potuto avere sulla valutazione del progetto.
28 Alla luce di tutto ciò le doglianze prospettate risultano del tutto astratte dalla logica “di spettanza” che invece contraddistingue il rimedio risarcitorio (secondo i canoni elaborati da questo Consiglio di Stato ed ormai consolidati in materia di risarcimento del danno consequenziale a vizi di legittimità occorsi in procedure ad evidenza pubblica e più in generale per il danno da illegittimità provvedimentali; ex multis: Ad. plen. 3 dicembre 2008, n. 13; Sez. III, 4 luglio 2014, n. 3380; Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4439, 28 maggio 2013, n. 2899; Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3999, 17 giugno 2014, n. 3082, 28 aprile 2014, n. 2187, 22 gennaio 2014, n. 318; Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5938, 29 aprile 2013, n. 2335). In altri termini, alla deduzione del preteso vizio non si accompagna alcunché in ordine al bene della vita leso dalla condotta in ipotesi antigiuridica dell’amministrazione.
29. L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Techproject s.r.l. a rifondere alla Provincia autonoma di Trento le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.