E’ rilevante e non manifestamente infondata
– in via principale: la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali, dell’art. 187-bis, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1995, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) nella parte in cui prevede “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”, anziché “Salvo che il fatto costituisca reato”;
– in via subordinata: la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali, dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato con un provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto, nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione id una nazione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e dei relativi Protocolli.