TRACCE CONCORSO MAGISTRATURA CORTE DEI CONTI

Pubblicata in G.U. del 25 ottobre 2013 la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti, elevati a ventisette, di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti

Aumentati da 11 a 27 i posti a concorso

 

18 dicembre 2012 – Scienza delle finanze e contabilità pubblica ed economica 

 

A) La teoria del federalismo tra decentramento delle scelte sui beni pubblici e il finanziamento dei servizi essenziali.

 

B) Beni pubblici e monopoli naturali: economia e gestione delle imprese di pubblica utilità con particolare riguardo all’aspetto proprietario. (ESTRATTA)

 

C) Le politiche dell’unione monetaria europea in tema di equilibrio dei bilanci pubblici, con particolare riferimento alla stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

 

 

19 dicembre 2012 – Diritto civile e diritto commerciale, con particolare riguardo al diritto societario e con riferimenti al diritto processuale

 

A) Ammistrazione delegata e azione di responsabilità verso gli amministratori nelle società per azioni.

 

B) Invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio di liquidazione nelle società di capitali e azione di responsabilità verso l’organo amministrativo. (ESTRATTA)

 

C) Fallimento di società a responsabilità limitata e azione di responsabilità verso gli organi sociali.

 

 

20 dicembre 2012 – Prova pratica riferita alle funzioni della corte dei conti 

A) In sede di esame del consuntivo del comune Alfa, la sezione regionale di controllo ha rilevato che l’ente ha proceduto alla ricapitalizzazione della società Beta, società in house interamente partecipata, in conseguenza di perdite di capitale della società stessa.

In sede di istruttoria è stato accertato che il comune Alfa ha trasferito alla società Beta beni patrimoniali pubblici a fronte della corresponsione di un corrispettivo pari al valore dei beni. Oggetto della società partecipata, infatti, è la valorizzazione e la vendita sul mercato di tali beni. Per corrispondere al comune il prezzo dei beni, la società Beta ha contratto un mutuo assistito da fidejussione da parte del comune.

La società partecipata non è riuscita a vendere i beni e non è più in grado di sostenere l’onere del mutuo, né le spese di amministrazione e di gestione.

In conseguenza il comune è nell’alternativa di pagare le rate di mutuo o di perdere i beni sottoponibili ad espropriazione.

Nello stesso tempo la società ha assunto personale ed ha corrisposto agli amministratori emolumenti di rilevante entità.

In sede di controllo, la sezione regionale ha messo in rilievo gli effetti sul bilancio dell’ente, anche ai fini del rispetto dei limiti di legge sull’indebitamento, limiti superati attraverso l’operazione di che trattasi, nonché il nocumento arrecato alle finanze e/o al patrimonio dell’ente in conseguenza della ricapitalizzazione ed, infine, il nocumento derivante dalla cattiva gestione della società, nella cui assemblea, peraltro, il comune non aveva fatto valere i propri poteri di socio unico.

Il procuratore regionale della corte dei conti, sulla base della situazione descritta nella delibera della sezione regionale di controllo e previo invito a dedurre ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio:

– gli amministratori del comune, nelle persone del sindaco e dei componenti della giunta municipale, per l’asserito danno derivante dall’assunzione di garanzia del mutuo attraverso un’operazione che si può configurare come elusione o violazione del patto di stabilità, nonché per il ritenuto danno causato dalla ricapitalizzazione, almeno nei limiti delle spese di funzionamento della società eccedenti una corretta gestione;

– gli amministratori della società Beta, sostenendo che avrebbero arrecato danno al comune Alfa, sul quale sono ricaduti gli effetti negativi della gestione, da ritenere illeciti ai sensi dell’articolo 97 della costituzione.

Nelle memorie difensive, tempestivamente depositate, gli amministratori del comune hanno sostenuto la liceità dell’operazione, la riferibilità del danno da cattiva gestione esclusivamente agli amministratori e, comunque, la compensazione per la parte relativa al mutuo, il cui ricavato era stato utilizzato dal comune.

Gli amministratori della società Beta, nel costituirsi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il danno sarebbe stato arrecato direttamente alla società e solo indirettamente al comune e, nel merito, hanno sostenuto di essere esenti da responsabilità poiché le loro delibere erano state approvate dall’assemblea dei soci e non erano state oggetto di rilievo da parte del comune Alfa, al quale spettava il controllo.

Stenda il candidato la parte motiva e dispositiva della sentenza, esaminando sia gli aspetti processuali che gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, eventualmente anche con ripartizione dell’addebito tra i convenuti.

 

B) In seguito all’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’organo di revisione dei conti del comune Alfa (rendiconto per l’esercizio 2010), il magistrato istruttore avviava un’indagine sulla gestione dell’ente locale. In particolare, con apposita lettera istruttoria, chiedeva all’organo di revisione di fornire delucidazioni in ordine ai residui attivi del titolo I e III relativi all’esercizio 2006 ed agli esercizi anteriori, specificando la natura degli stessi e quale fosse la ragione del ritardo nell’incasso; all’ammontare medio e massimo dell’anticipazione di cassa utilizzata dall’ente nel 2010 e 2011, specificando i costi sostenuti; allo scostamento fra accertamento ed incasso dei proventi da permesso a costruire. Inoltre, con riferimento alla società partecipata Beta s.p.a., invitava detto organo a trasmettere i bilanci (ovvero, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, nonché a specificare quali fossero i rapporti finanziari (versamenti e debiti reciproci) e gestionali (servizi conferiti, modalità contrattuali e corrispettivi) tra la partecipata ed il comune.

Il revisore dei conti del comune Alfa provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta. Vista la documentazione pervenuta, il magistrato istruttore disponeva la prosecuzione dell’istruttoria, non ritenendo esaustiva la risposta.

Pertanto, il magistrato istruttore chiedeva ulteriori chiarimenti e supporti documentali concernenti i residui attivi dei titoli I e III relativi ad esercizi antecedenti il 2008, invitando il revisore comunale a specificare:

(i) la natura degli stessi e la ragione del ritardo nell’incasso;

(ii) i motivi del disavanzo nella gestione di parte corrente ed i conseguenti provvedimenti correttivi adottati;

(iii) le cause cui imputare la significativa differenza tra gli accertamenti di entrata non aventi carattere ripetitivo pari ad euro 120.000,00 e gli impegni di spesa non aventi carattere ripetitivo pari ad euro 3.000,00, con l’indicazione dei provvedimenti adottati al fine del rispetto sostanziale degli equilibri di bilancio;

(iv) l’ammontare medio e massimo delle anticipazioni di cassa utilizzate dall’ente nel 2010 e nel 2011. Con riferimento all’organismo partecipato Beta s.p.a., il magistrato invitava l’amministrazione comunale:

(i) a trasmettere i bilanci (ovvero, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa) relativi agli anni 2010 e 2011;

(ii) a specificare quali rapporti finanziari (versamenti e debiti reciproci) e

Gestionali (lo stato dei servizi conferiti, modalità contrattuali e corrispettivi) intercorressero tra l’organismo partecipato ed il comune;

(iii) a inviare la documentazione afferente al mutuo contratto dall’organismo partecipato;

(iv) a specificare se a garanzia di tale mutuo l’ente locale avesse rilasciato qualsiasi forma di garanzia.

Nella nota di risposta, il revisore dei conti del comune, trasmetteva la documentazione richiesta, precisando con riferimento ai residui attivi del titolo i ante 2008, che gli stessi erano stati interamente incassati nel corso del 2011. Con riferimento a quelli del titolo iii precisava che <>. 

riguardo ai rapporti del comune con la società partecipata Beta s.p.a, nella medesima nota, il revisore chiariva che la Beta s.p.a. era una società di trasformazione urbana (ex art. 120 D.Lgs. 267/2000) costituita in data 10 dicembre 2002, con capitale sociale di euro 110.000,00, tra il comune Alfa e la provincia Gamma. Inoltre, l’organo di revisione contabile precisava, riguardo ai rapporti finanziari tra il comune e la società, che i debiti della società verso l’ente locale ammontavano ad euro 600.000 per canoni 2004-2010 e ad euro 250.000 per finanziamento soci fruttifero.

Risultava così la difficoltà o l’impossibilità di riscossione dei residui attivi.

A seguito dell’esame effettuato sulla documentazione inviata, il magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l’effettuazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 165, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, pertanto, chiedeva al presidente della sezione di fissare apposita adunanza per l’esame collegiale della questione.

Il presidente provvedeva a fissare l’adunanza per l’esame collegiale della vicenda.

Alla richiamata adunanza, per l’amministrazione comunale sono comparsi il vice-sindaco ed il responsabile dei servizi finanziari.

Sulla base degli elementi sopra descritti, stenda il candidato la parte in diritto e le conclusioni della deliberazione della sezione in ordine alla sana gestione finanziaria del comune Alfa e alla concessione di finanziamenti alla società partecipata.

 

C) Il sindaco del comune Alfa ha chiesto, ai sensi dell’art.7, comma ottavo, della Legge n.131/2003, il parere della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine alla seguente fattispecie. 

Il comune ha intenzione di procedere alla costruzione di un edificio scolastico e, non disponendo di sufficienti risorse finanziarie proprie, intende utilizzare forme di partenariato pubblico-privato, quali il contratto di disponibilità o, in alternativa, il leasing immobiliare. Il comune intende concedere al partner privato il diritto di superficie sul terreno per un periodo eccedente la durata del contratto. 

In particolare, il comune chiede: 

– se la stipulazione del contratto di disponibilità comporti la violazione del divieto per il comune di contrarre nuovi mutui, considerato che per l’anno in corso l’importo degli interessi sui mutui in ammortamento supera l’8% delle entrate relative ai primi tre titoli desunte dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2010; 

– se i pagamenti dei canoni di disponibilità, ai fini del calcolo per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno vadano imputati al titolo i della parte spesa (spesa corrente) del bilancio di previsione, intervento 04 (utilizzo di beni di terzi) oppure al titolo II della parte spesa (spesa investimenti) del bilancio di previsione, intervento 04 (utilizzo di beni di terzi). 

Analoghi quesiti il comune pone in alternativa per il contratto di leasing immobiliare. 

Il candidato stenda il parere, chiarendo innanzitutto i profili di ammissibilità soggettivi ed oggettivi della richiesta ed illustrando i principi regolatori della due forme di partenariato per dare risposta ai quesiti. (ESTRATTA)

 

 

21 dicembre 2012 – Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell’economia 

 

A) Gli appalti pubblici: tutele della pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai requisiti di ordine generale e al regime delle informazioni atipiche.

 

B) gli strumenti di coordinamento della finanza pubblica finalizzati a garantire il contributo dei diversi livelli di governo al complessivo equilibrio tra entrate e spese ed alla sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il patto di stabilità interno e la sua evoluzione: il ruolo del coordinamento regionale nel contesto del cd. Patto orizzontale.

 

C) Parametri comunitari e parametri costituzionali a tutela della finanza pubblica e loro giustiziabilità, anche nei riflessi sul finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni. (ESTRATTA)

 

 

Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti

 

 

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre 2012 dalle ore 8,00 presso la Caserma Salvo d’Acquisto – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale di Tor di Quinto, 153 – Roma.