T.A.R. Piemonte, sez. II, sentenza non definitiva 7 luglio 2026, n. 1575 – Pres. Bellucci, Est. Picone
Il procedimento semplificato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, potendo l’amministrazione procedere all’immediata riadozione del provvedimento anche a seguito di sentenza non definitiva, ferma la necessità di motivare in ordine alla necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all’adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento.
In motivazione la sezione ha affermato che tale interpretazione è sorretta dalla considerazione che le sentenze amministrative di primo grado hanno efficacia caducante immediata; l’amministrazione può quindi riesercitare subito il potere, per evitare stasi o incertezza dell’azione amministrativa, anche a tutela del privato destinatario del provvedimento favorevole.
FATTO
Brevemente i fatti.
I ricorrenti sono proprietari di immobili e residenti nel condominio denominato “Residenza Paradiso” nel Comune di Limone Piemonte, in via San Giovanni n. 22, nelle immediate vicinanze dell’area in loc. Maneggio e Campo Principe, in zona “3/TR2/G.2” del vigente piano regolatore, dove, con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione comunale ha favorevolmente concluso la valutazione ambientale strategica ed ha approvato un piano esecutivo convenzionato presentato dalla società Porta Rossa, per la costruzione di tre palazzine residenziali, quattro palazzine a destinazione turistico-ricettiva ed una struttura alberghiera, di volumetria complessiva pari a 16.251 mc.
Decidendo un contenzioso tra le parti avente ad oggetto il medesimo progetto edilizio, questo Tribunale, con sentenza n. 53 del 2021 (confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 635 del 2025), ha annullato il provvedimento dirigenziale del 26 giugno 2019, con il quale il Comune di Limone Piemonte aveva deciso di non sottoporre il piano esecutivo alla preventiva valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006. La predetta sentenza ha invece respinto in parte qua l’impugnativa avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Piemonte con provvedimento del 31 gennaio 2019.
In espressa applicazione dell’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990, prendendo atto dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di esonero dalla valutazione ambientale, il Comune ha riavviato il procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato, facendo salvi gli atti istruttori ed amministrativi già posti in essere e non attinti dalla sentenza di annullamento.
Con i provvedimenti in epigrafe (delibera della Giunta comunale n. 180 del 15 dicembre 2023, avente ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato proponente Società Porta Rossa S.p.a., intervento edificatorio in Loc. Maneggio e Campo Principe in zona 3/TR2/G.2 del P.R.G.C. e schema convenzione con clausole d’impegno. Approvazione”; determinazione n. 23 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto “Determina a contrarre. Piano Esecutivo Convenzionato, Zona 3/TR2/G.2 del PRGC vigente, località Maneggio e Campo Principe. Schema convenzione con clausole d’impegno”; determinazione n. 15 del 14 luglio 2023, avente ad oggetto “Conclusione provvedimento ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”), il Comune ha concluso la valutazione ambientale strategica ed approvato definitivamente il piano attuativo proposto dalla controinteressata società Porta Rossa ed il relativo schema di convenzione.
I ricorrenti ne chiedono l’annullamento, articolando tredici motivi che possono essere così raggruppati e sintetizzati:
1) 2) 3) Violazione dell’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento: difetterebbero i presupposti per la procedura semplificata e la “riemissione” dei provvedimenti dopo l’annullamento pronunciato da questo Tribunale con sentenza n. 53 del 2021, il Comune avrebbe dovuto riadottare il piano esecutivo e pubblicarlo all’albo pretorio per eventuali osservazioni, quelle presentate dalle ricorrenti Nerni e Danielli in data 29 luglio 2019 in relazione al progetto di piano esecutivo allora pubblicato non sono mai state esaminate;
4) Violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria: il piano esecutivo convenzionato sarebbe stato approvato soltanto in favore della società Porta Rossa, che tuttavia non avrebbe la proprietà di almeno i due terzi della superficie del comparto, ed infatti il progetto di piano del 2019 era stato presentato congiuntamente anche dalla società S.A.I. promissaria acquirente di alcuni terreni inclusi nell’area;
5) Violazione dell’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento: la valutazione ambientale strategica sarebbe stata conclusa senza attendere il parere della Soprintendenza, la relazione dell’organismo tecnico incaricato rivelerebbe la genericità, superficialità ed inadeguatezza delle prescrizioni impartite al Comune, non sarebbero stati adeguatamente considerati i molteplici vincoli insistenti sull’area ed i pareri di A.R.P.A. Piemonte (sulle interferenze con il comprensorio sciistico) e della Provincia (sulla viabilità), non sarebbe stata approfondita la tematica della destinazione delle terre da scavo;
6) Violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione degli artt. 2 e 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444: il piano attuativo non rispetterebbe le distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti, prescritte per le zone omogenee “C”, in rapporto all’altezza del condominio ricorrente;
7) Violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione della delibera di Giunta comunale n. 89 del 13 maggio 2014, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto d’istruttoria, travisamento: il Comune non avrebbe tenuto conto del precedente piano esecutivo approvato nel 2014 e mai revocato o annullato, il nuovo piano da ultimo pubblicato disciplinerebbe integralmente tutta la zona “3/TR2/G.2”, ivi compresi gli ambiti già disciplinati con il piano esecutivo del 2014;
8) Incompetenza, violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione della delibera di Consiglio comunale n. 47 del 28 novembre 2023 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento: la Giunta comunale non avrebbe tenuto conto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’anno 2023, nel quale non è stata prevista la cessione alla società Porta Rossa dell’immobile di proprietà comunale (individuato al foglio 3, mappale 1735);
9) 10) Violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione dell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione e della tabella di zona del comparto “3/TR2/G.2” del piano regolatore del Comune di Limone Piemonte, eccesso di potere per difetto d’istruttoria: il piano esecutivo violerebbe i limiti quantitativi stabiliti dallo strumento urbanistico generale per la zona d’intervento, il comparto A (superficie territoriale di 6.856 mq) esprimerebbe una capacità edificatoria complessiva di 6.993,12 mc, il comparto B (superficie territoriale di 9.224 mq) esprimerebbe una capacità edificatoria di 9408,48 mc ai quali, tuttavia, dovrebbe essere detratto l’asservimento di volumetria già effettuato, pari a 600 mc, con conseguente capacità ridotta a 8.808,48 mc, pertanto la volumetria massima assentibile sarebbe pari 15.801 mc (16.401 mc complessivi, detratto il trasferimento di 600 mc di volumetria al comparto; anche in relazione al riparto tra volumetria a destinazione turistico-ricettiva (80% o, a determinate condizioni, 70% del totale) e volumetria residenziale (20% o, a determinate condizioni, 30% del totale), non sarebbe stata sottratta la volumetria di 600 mc precedentemente asservita; il volume massimo insediabile di complessivi 16.401 mc sarebbe inammissibilmente incrementato di ulteriori 450 mc a fronte della complessiva volumetria già esistente (dichiarata nel progetto di PEC approvato dall’Amministrazione in complessivi 750 mc), raggiungendo così una complessiva volumetria insediabile di 16.851 mc, in violazione dell’indice edificatorio (1,02 mc/mq) attribuito all’area e, conseguentemente, degli indici di densità fondiaria; in subordine, ove l’art. 37.21 delle norme tecniche di attuazione fosse interpretabile nel senso di assentire il recupero delle volumetrie esistenti in deroga agli indici fondiari, ai limiti di densità fondiaria ed ai limiti di volumetria insediabile in zona, lo stesso sarebbe illegittimo;
11) 12) 13) Violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione della delibera del Consiglio comunale n. 85 del 18 novembre 2008, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento: lo schema di convenzione approvato dal Comune sarebbe affetto da molteplici illegittimità, con riguardo: alla possibilità in sede di rilascio dei titoli edilizi di variare il sedime dei volumi dei singoli edifici ed il ricollocamento degli stessi all’interno delle aree di piano (art. 11), alla possibilità di modificare il perimetro del piano nella misura del 20% complessivo in diminuzione o in aumento, in esito alle eventuali rettifiche catastali (art. 2.7), alla previsione tra le opere a scomputo oneri di una viabilità interna già realizzata da quindici anni (art. 8), alla possibilità che sia richiesta l’agibilità dei singoli edifici in esito alla semplice realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro utilizzazione, permettendo così l’alienazione dei immobili senza alcuna previsione di completamento di tutte le opere di urbanizzazione previste, mancando la previsione di idonee polizze fideiussorie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (art. 8), alla fattibilità del cambio di destinazione da residenziale ricettivo a residenziale puro, in violazione delle percentuali di riparto previste dal piano regolatore generale (art. 3), all’assenza della condizione della trascrizione del vincolo di destinazione d’uso, alla previsione di una “penale convenzionale” per il caso di mancato rispetto delle destinazione prevista nel piano esecutivo (art. 3), alla mancata previsione di una polizza fideiussoria per garantire gli obblighi di manutenzioni per le parti di uso pubblico.
Si è costituita la controinteressata società Porta Rossa, svolgendo difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Limone Piemonte si è costituito in prossimità dell’udienza pubblica, depositando un corposo elenco di documenti, senza difese nel merito.
All’udienza del 7 maggio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
I primi i tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati.
Secondo i ricorrenti, difetterebbero i presupposti tipici per la procedura semplificata e la “riemissione” dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l’essere riferito il vizio di legittimità alla valutazione d’impatto ambientale. Dopo l’annullamento del provvedimento di esonero da valutazione ambientale strategica, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 53 del 2021, il Comune avrebbe dovuto riadottare daccapo il piano esecutivo e pubblicarlo all’albo pretorio per eventuali osservazioni, seguendo l’ordinario procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, disciplinato dalla legge regionale n. 56 del 1977.
L’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 12 del decreto legge n. 76 del 2020, in sede di conversione) prevede che, in caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente l’attivazione di un “procedimento semplificato” ai fini della “riadozione degli atti annullati”: qualora non siano necessarie modifiche al progetto, e “fermi restando” tutti gli atti ed i pareri resi da altre amministrazioni nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento annullato, l’amministrazione “si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati nella sentenza”, entro termini abbreviati.
Come osservato in dottrina, la norma si colloca al crocevia tra semplificazione, esigenza di non aggravamento e principio di conservazione degli atti giuridici, inserendosi nel sistema composito delle regole di diritto positivo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza, sul tema dell’individuazione degli effetti della sentenza di annullamento del giudice amministrativo. In correlazione, da un lato, con la tutela effettiva della pretesa vantata dal ricorrente vittorioso e, dall’altro, con le esigenze di semplificazione, celerità, efficienza e continuità dell’azione amministrativa e di salvaguardia delle aspettative del controinteressato beneficiario dell’atto ampliativo impugnato e poi annullato.
Senza pretesa di completezza, rispondono a queste esigenze principalmente le previsioni normative che consentono di provvedere, prima della pronuncia del giudice, alla convalida dell’atto annullabile (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241) e che introducono ostacoli alla pronuncia di annullamento (art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241).
Trattandosi, pertanto, di previsione non eccentrica e derogatoria, bensì espressiva di principi generali riconosciuti dal legislatore e dalla giurisprudenza, armonicamente inserita nell’arsenale degli istituti di carattere sostanziale e processuale volti a salvaguardare l’attività amministrativa già svolta ed a perseguire il pubblico interesse, nel rispetto delle pretese dei soggetti privati coinvolti dall’esercizio del potere, è preferibile assumere un’interpretazione estensiva dell’art. 21-decies della legge n. 241, che giustifichi la “riemissione” del provvedimento nella generalità delle situazioni predicabili, in conformità con la ratio del nuovo istituto ed allo scopo di prevenire irragionevoli disparità di trattamento, rispetto a fattispecie affini ma non coperte dal tenore letterale della norma.
La norma così interpretata assume i caratteri di una disposizione di carattere generale, al pari dell’art. 21-nonies, secondo comma, che disciplina il potere di convalida (si veda, su questa: Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021, secondo cui la convalida, sebbene con norma scarna, è ormai tratteggiata quale istituto generale volto a rendere l’atto stabile, ogni volta che l’interesse pubblico ne richieda il consolidamento, espressiva di un principio di preferenza per la decisione amministrativa volta alla correzione e conservazione, ove possibile, di quanto precedentemente disposto, rispetto all’opzione caducatoria). L’art. 21-decies consente all’amministrazione di porre rimedio ad ogni tipo di vizio nel quale sia incorsa, anche dopo la sentenza di annullamento, con l’effetto vantaggioso di non dover sempre ripercorrere le fasi del procedimento e dell’istruttoria che non hanno dato luogo a contestazioni e non sono affette da vizi di legittimità, la ripetizione delle quali provocherebbe soltanto una ingiustificata perdita di tempo. In dottrina è stato efficacemente descritto il meccanismo di riadozione, nel quale tutti gli altri atti endoprocedimentali emanati e non censurati dal giudice costituiscono materiale ormai reso “inerte” ed immodificabile, su cui è impedito alle amministrazioni competenti di esprimersi nuovamente (salvo che non vi siano sopravvenienze, secondo i principi generali), poiché è la legge stessa che spegne i “focolai discrezionali” originariamente esistenti all’interno del procedimento.
In questo senso appare orientata la prima giurisprudenza. Si è affermato, in termini condivisibili, che la “riemissione” prevista dall’art. 21-decies, pur letteralmente riferita soltanto all’ipotesi di annullamento dell’atto autorizzatorio in sede giurisdizionale, può ritenersi espressione di un “principio semplificatorio” che consente l’applicazione della disposizione anche nel caso in cui vi sia stato un intervento in sede di autotutela amministrativa, e cioè quando siano stati caducati degli atti endoprocedimentali, con il risultato di ottenere “la salvezza dell’attività antecedente non viziata e la prosecuzione dell’iter teso all’emanazione del provvedimento finale, mediante il rifacimento del solo tratto di azione amministrativa viziato” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 3496 del 2021).
Allo stesso modo, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di limitare la possibilità di “riemissione” semplificata del provvedimento soltanto all’ipotesi di annullamento con sentenza passata in giudicato. Tale interpretazione è sorretta dalla considerazione che le decisioni di primo grado del giudice amministrativo hanno immediata efficacia caducante (e sono finanche suscettibili di esecuzione forzata, con modalità sostanzialmente equivalenti all’ottemperanza), cosicché la sentenza di primo grado pone all’amministrazione il medesimo problema di un provvedimento illegittimo, che non può più essere eseguito e che può richiedere un immediato riesercizio del potere, per ovviare alla stasi o all’incertezza dell’azione amministrativa, anche a tutela dell’interesse del soggetto privato destinatario del provvedimento favorevole. La sentenza non definitiva, pertanto, può legittimare l’immediata riadozione degli atti da parte dell’amministrazione, che dovrà motivarne la necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all’adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento, secondo lo schema dell’art. 21-decies della legge n. 241.
Ed ancora, sul piano della latitudine oggettiva dell’istituto, appare ragionevole ammettere che l’amministrazione possa esercitare il potere di “riemissione” semplificata, con riferimento a provvedimenti differenti dalla “autorizzazione” e dalla “valutazione d’impatto ambientale”, i soli espressamente menzionati dal primo periodo dell’art. 21-decies. Si è osservato, in proposito, che non vi è una somiglianza strutturale e funzionale tra i provvedimenti di autorizzazione e le valutazioni di impatto ambientale: le autorizzazioni sono normalmente espressione di discrezionalità amministrativa, ancorché spesso predeterminata da atti di programmazione o di pianificazione, mentre le valutazioni d’impatto ambientale sono espressione di discrezionalità tecnica ed amministrativa, secondo i principi tracciati dalle direttive europee e dalla legge italiana di recepimento. Non ravvisandosi ragioni sistematiche, o lato sensu politiche, alla base di una lettura in termini tassativi della previsione normativa, e dovendo ricondurne l’interpretazione a canoni di ragionevolezza, non contraddittorietà e parità di trattamento, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto consentire la “riemissione” del provvedimento finale non soltanto in relazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di valutazione d’impatto ambientale (nominati dall’art. 21-decies in via meramente esemplificativa), ma in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione soccombente sia chiamata, dopo l’accoglimento del ricorso, a riesercitare un potere connotato da una più o meno ampia discrezionalità, in risposta ad un’istanza del privato controinteressato, con l’eliminazione dei vizi anche sostanziali che si siano verificati nel corso del procedimento, sempre che si tratti di vizi emendabili a posteriori e fatte salve eventuali sopravvenienze ostative.
Discende da quanto osservato che il Comune di Limone Piemonte, dopo la sentenza n. 53 del 2021 (peraltro confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 635 del 2025, sopraggiunta nel corso del presente giudizio), ha legittimamente riavviato il procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato, che si era arrestato con l’annullamento del provvedimento di esonero dalla valutazione ambientale strategica, facendo salvi tutti gli atti e gli assensi conseguiti nel corso del procedimento e non attinti dalla sentenza di questo Tribunale.
Quanto al mancato esame puntuale delle osservazioni presentate dalle ricorrenti Nerni e Danielli in data 29 luglio 2019, in relazione al progetto di piano esecutivo allora pubblicato e poi travolto dalla sentenza di annullamento del provvedimento di esclusione della valutazione ambientale, il Collegio osserva: a) che ai ricorrenti ed all’intera cittadinanza è stata consentita la partecipazione e la presentazione di osservazioni, con modalità e termini sostanzialmente equivalenti, mediante la pubblicazione del progetto di piano esecutivo convenzionato effettuata dal Comune in data 28 marzo 2022 (doc. 10), in ossequio alla disciplina dettata dall’art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di valutazione ambientale strategica, nonché in espresso adempimento agli obblighi stabiliti dall’art. 43 della legge regionale n. 56 del 1977 in tema di approvazione dei piani urbanistici attuativi; b) che, in effetti, il Condominio Paradiso ha presentato osservazioni in data 29 aprile 2022, come attestato nella premessa della delibera di Giunta comunale n. 180 c) che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le osservazioni e le opposizioni presentate ai piani urbanistici in itinere costituiscono un mero apporto procedimentale e non richiedono, da parte del Comune, l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione, al di fuori di ipotesi eccezionali che nella specie non ricorrono (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1316 del 2023 ed i precedenti ivi richiamati; da ultimo, cfr. TAR Piemonte, Sez. II, n. 1378 del 2025); d) che l’art. 43 della legge regionale n. 56 del 1977 traccia una procedura semplificata per l’approvazione dei piani esecutivi convenzionati, non prevedendo, al quarto comma, l’obbligo della Giunta comunale di controdedurre alle eventuali osservazioni pervenute, diversamente da quanto prescritto per i piani particolareggiati dall’art. 40, secondo comma, della stessa legge urbanistica regionale.
È pertanto legittima la decisione del Comune di Limone Piemonte di avviare la sola procedura di valutazione ambientale strategica, così emendando il vizio di legittimità accertato con la richiamata sentenza di questo Tribunale n. 53 del 2021, al contempo riconoscendo la perdurante efficacia degli atti di avvio del procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato (a partire dalla determinazione dirigenziale del 28 giugno 2019, di pubblicazione della proposta di piano della società Porta Rossa), procedimento che si è alfine concluso con l’impugnata deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 15 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990.
Ne discende il rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
Con il quarto motivo, i ricorrenti affermano che la società Porta Rossa non avrebbe la proprietà di almeno i due terzi della superficie del comparto, tanto che l’originario progetto di piano attuativo del 2019 era stato sottoscritto congiuntamente anche dalla società S.A.I., promissaria acquirente di alcuni terreni inclusi nel perimetro d’intervento. Difetterebbe, pertanto, il titolo di legittimazione richiesto dall’art. 43 della legge regionale n. 56 del 1977.
Nella tavola n. 1 “estratti di mappa ed individuazione delle proprietà”, redatta dallo Studio Martinelli ed allegata alla proposta di piano esecutivo presentata nell’aprile 2018 (doc. 25), sull’estratto catastale per il foglio 3 – mappali 737, 805, 231, 1652, 232, le aree risultano intestate alle due società proponenti, la Porta Rossa con campitura in rosso, la S.A.I. con campitura in blu.
Tuttavia, la riedizione del procedimento è stata avviata su istanza in data 21 febbraio 2022 della sola società Porta Rossa. Con la delibera della Giunta comunale n. 180 del 2023 (doc. 2), provvedendo sulla “istanza inerente all’approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato, formulato da: Sig. Arnaudo Osvaldo in qualità di Legale Rappresentante della Società Porta Rossa S.p.a. concernente l’intervento edificatorio in Loc. Maneggio e Campo Principe, in zona 3/TR2/G.2 del P.R.G.C., ricevuta in data 21/02/2022, prot. n. 1349, pratica n. 30/2022, comprendente i documenti attinenti la VAS, al fine di poter realizzare un complesso turistico ricettivo con quota residenziale, individuata al Catasto al Foglio 3 mappali n.ri 737-805-231-232-1652”, è stato approvato lo schema di convenzione, nel quale si attesta (pag. 10 – terzo capoverso della premessa) che “la Società Porta Rossa S.p.a. è proprietaria dei terreni indicati nella tavola 1 degli elaborati tecnici di progetto ed individuati catastalmente Foglio 3 mappali 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 e 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 (ex 737), 1734, 1735 e 1736 (ex 805), 231, 1718 e 1719 parte (ex 232), 1652, 1733 e 1735 e meglio precisati nel seguito, per una superficie totale pari a complessivi mq. 16.816, di cui 16.530 mq. inseriti all’interno del comparto 3/TR2/G.2, e 286 mq. previsti per l’allargamento della Via San Giovanni confinante a Nord, pervenuti in forza dell’atto di acquisto rogito Notaio Martinelli Massimo con sede in Cuneo in data 17/09/2005 registrato a Cuneo al n. 7786.1/2005, atto di acquisto Martinelli Massimo con sede in Fossano in data 28/06/2004 registrato a Cuneo al n. 5738.1/2004 e atto di acquisto Notaio Marcoz Carlo Alberto con sede in Torino in data 19/12/2022 registrato a Cuneo al n. 9041.1/2018”.
Si può desumere, dalla lettura dello schema di convenzione allegato alla delibera impugnata, che la società Porta Rossa abbia acquistato tutti i terreni inclusi nel perimetro del piano attuativo, in epoca successiva alla originaria presentazione del progetto d’intervento, con gli atti di compravendita puntualmente menzionati in premessa, così adempiendo all’obbligo sancito dall’art. 43 delle legge regionale n. 56 del 1977, ai cui sensi sono titolati alla presentazione del piano esecutivo convenzionato i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o dei suoi comparti.
Sul punto, le censure dei ricorrenti sono generiche ed indimostrate e, pertanto, non meritano accoglimento.
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe concluso positivamente la valutazione ambientale strategica senza attendere il parere della Soprintendenza sull’impatto paesaggistico dell’intervento; inoltre, lamentano che la relazione dell’organismo tecnico sarebbe superficiale ed approssimativa e che le prescrizioni impartite al Comune non sarebbero sufficienti a rimediare al difetto d’istruttoria, in particolare con riguardo ai molteplici vincoli insistenti sull’area ed ai pareri resi da A.R.P.A. Piemonte (sulle interferenze con il comprensorio sciistico) e dalla Provincia di Cuneo (sulla viabilità); infine, non sarebbe stata adeguatamente approfondita la tematica della destinazione e dello smaltimento delle terre da scavo.
Il motivo è infondato.
La determinazione conclusiva della valutazione ambientale strategica è connotata da intensi profili di discrezionalità non soltanto tecnica, ma anche amministrativa, specialmente in considerazione della sua inerenza all’esercizio del potere di pianificazione urbanistica il quale, secondo principi generali, non può essere sindacato nel merito dal giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di vizi di natura procedurale ovvero di eccesso di potere, macroscopico difetto d’istruttoria ed illogicità.
Nella specie, la documentazione prodotta dal Comune di Limone Piemonte dà prova dell’adeguatezza dell’istruttoria e delle valutazioni finali compiute nel parere conclusivo in merito alle potenziali ricadute dell’intervento edificatorio sull’ambiente.
In coerenza con le linee guida formulate nella delibera della Regione Piemonte n. 21-892 del 12 gennaio 2015, il Comune ha acquisito e pubblicato il rapporto ambientale (doc. 23), di complessive 305 pagine, suddiviso in quattro sezioni: “aspetti metodologici”, “componenti ambientali territoriali e paesaggistiche”, “misure di mitigazione e compensazione ambientale”, “monitoraggio”; il documento di sintesi sui profili normativi e procedurali (doc. 30), completo dell’analisi di coerenza esterna, dell’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e socio-economico, della definizione delle misure di mitigazione e compensazione, dell’analisi delle alternative.
La relazione conclusiva dell’organismo tecnico incaricato, depositata in data 23 settembre 2022 (doc. 7), ha preso atto dei contributi pervenuti dalla A.S.L. CN1, dalla Provincia di Cuneo, da A.R.P.A. Piemonte, dalla Soprintendenza di Cuneo. Sulla base delle relazioni tecniche e degli elaborati prodotti dalla società Porta Rossa, la relazione ha concluso nel senso che “il P.E.C. propone un intervento che si può considerare di media criticità come impatto sulla componente ambientale di paesaggio, che necessita pertanto di opportuni approfondimenti ed accorgimenti per garantire la piena e definitiva compatibilità con il contesto” e, su tale premessa, ha formulato analitiche prescrizioni in tema di “sostenibilità e compatibilità complessiva dell’intervento”, di “risparmio energetico”, di “risparmio ed approvvigionamento idrico”, di “scarichi e servizio di fognatura”, di “impermeabilizzazione del suolo”, di “impatto sulla componente ambientale”, di “tutela del verde e mitigazione visiva”, di “impatti su fauna ed avifauna”, di “gestione dei rifiuti”, di “componente rumore”, di “illuminazione”, di “interconnessioni con comprensorio sciistico”, di “procedimento di autorizzazione paesaggistica”.
Quanto a quest’ultimo profilo, deve rammentarsi che la sentenza di questo Tribunale n. 53 del 2021 aveva già esaminato e respinto tutte le censure mosse dagli odierni ricorrenti avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Piemonte in data 31 gennaio 2019 ed il parere della Soprintendenza di Cuneo del 18 gennaio 2019, reso ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 42 del 2004. Dopo la “riemissione” del provvedimento ai sensi dell’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990, ai terzi titolari di interessi oppositivi al rilascio del nuovo provvedimento favorevole resta preclusa la riproposizione di censure relative agli atti endoprocedimentali, ai pareri ed ai nulla osta non colpiti dalla sentenza di annullamento del giudice amministrativo (perché non impugnati, oppure perché giudicati legittimi sotto quegli specifici profili, quando il progetto non abbia subito modifiche, come avvenuto nella fattispecie in esame). In tal senso si è già espressa la giurisprudenza, con riguardo a vicenda analoga, affermando condivisibilmente che “in caso contrario si innescherebbe un meccanismo impugnatorio praticamente infinito e che si presterebbe facilmente anche ad abusi del processo, in contrasto con il principio secondo cui, in una fattispecie a formazione progressiva, è necessario mettere dei punti fermi similarmente a come previsto anche dall’ordinamento giuridico positivo che ha recepito il concetto del cd. ‘one shot’ – cfr. ad esempio l’art. 10-bis, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato” (così TAR Marche, Sez. I, n. 314 del 2025).
Ne discende, per tutti i profili attinenti al vincolo paesaggistico ed al parere della Soprintendenza di Cuneo, l’inammissibilità del motivo.
Il sesto motivo è trattato congiuntamente ai successivi.
Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 40 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977, in quanto il Comune avrebbe contraddittoriamente approvato un nuovo piano esecutivo convenzionato per l’area in loc. Maneggio e Campo Principe, in zona “3/TR2/G.2” del vigente piano regolatore, laddove era ancora vigente ed efficace il precedente piano esecutivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 89 del 13 maggio 2014, mai revocato o annullato.
Come osservato dalla difesa della controinteressata, la presentazione di un nuovo progetto di piano attuativo di iniziativa privata nel 2019 ha assunto il significato di (implicita) rinuncia al precedente piano approvato dal Comune nel 2014, anch’esso di iniziativa privata ed insistente sulla medesima area edificabile. La delibera comunale n. 180 del 2023 ha (implicitamente) abrogato e sostituito il piano attuativo approvato nel 2014 e mai eseguito. In questi termini va ricostruita ed interpretata la sequenza di atti del Comune di Limone Piemonte che, sebbene non risponda ai canoni di chiarezza e buona amministrazione, tuttavia non dà luogo a vizi di legittimità, come preteso dai ricorrenti.
Ne discende l’infondatezza del motivo.
Uguale sorte merita l’ottavo motivo, con cui i ricorrenti deducono l’incompetenza e la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto la Giunta comunale avrebbe deliberato la cessione alla società Porta Rossa di un immobile di proprietà comunale (individuato al foglio 3, mappale 1735) non prevista nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’anno 2023.
In realtà, il paragrafo 8.b) dello schema di convenzione approvato con la delibera della Giunta comunale n. 180 del 15 dicembre 2023 (doc. 2) ha previsto che “il proponente del PEC cede [al Comune di Limone Piemonte] la particella di Via San Giovanni, area di superficie catastale totale di mq 219, censita in Catasto terreni al Fg. 3 particella 1375, individuata dal PRG come viabilità esterna al PEC, evidenziata in colore giallo nell’allegata planimetria della presente convenzione”; ciò in conformità con quanto previsto al punto 2) del dispositivo della presupposta delibera di Consiglio comunale n. 47 del 28 novembre 2023 (doc. 6), che include la particella 1375 tra le aree cedute dalla società Porta Rossa ed acquisite in permuta dal Comune.
Il motivo perciò è respinto.
Con i motivi riassunti ai numeri 6), 9) e 10), i ricorrenti introducono censure riguardanti il rispetto delle distanze tra fabbricati e la conformità del progetto agli indici di piano regolatore.
La difesa del Comune si è limitata a depositare documenti, senza replicare nel merito.
È necessario, pertanto, disporre istruttoria (ovvero operazioni di verificazione) e riservare la decisione sui motivi 6), 9) e 10) e sui successivi motivi riguardanti le clausole dello schema di convenzione, per i quali dovrà preliminarmente valutarsi la sussistenza di un interesse dei ricorrenti attuale a contestarne il contenuto.
La verificazione ha ad oggetto i seguenti quesiti:
A) accerti il verificatore se il piano esecutivo convenzionato, approvato con delibera n. 180 del 2023, rispetti le distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti prescritte per le zone omogenee “C” dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444;
B) accerti il verificatore se il piano esecutivo convenzionato, approvato con delibera n. 180 del 2023, rispetti l’art. 37 delle norme tecniche di attuazione e la tabella di zona del comparto “3/TR2/G.2” del piano regolatore del Comune di Limone Piemonte, con riguardo alla volumetria massima realizzabile, agli indici fondiari, ai limiti di densità fondiaria ed ai limiti della volumetria a destinazione turistico-ricettiva ed a destinazione residenziale insediabile in zona.
È incaricato della verificazione il Direttore del “Dipartimento urbanistica ed edilizia privata” del Comune di Torino, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito della necessaria competenza tecnica.
La verificazione si svolgerà senza la presenza del Giudice con le seguenti modalità:
1) il verificatore provvederà in contraddittorio agli accertamenti richiesti; per l’espletamento dell’incarico, il verificatore designato potrà farsi coadiuvare da tecnici del proprio ufficio o da altri ausiliari;
2) il verificatore, dopo aver preso cognizione degli atti di causa, acquisirà dagli uffici comunali gli ulteriori atti e documenti ritenuti necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico e potrà eseguire, laddove lo ritenesse necessario e previo avviso alle parti almeno cinque giorni liberi prima (parti che potranno presenziare tramite i propri consulenti designati), uno o più sopralluoghi;
3) Le parti possono nominare propri tecnici di fiducia sino al momento dell’inizio delle operazioni di verificazione, alle quali gli stessi tecnici di parte e i difensori possono intervenire; il verificatore comunicherà alle parti costituite ed ai tecnici di parte (ove nominati) la data di inizio delle operazioni peritali almeno cinque giorni liberi prima;
4) per l’espletamento dell’incarico, il verificatore potrà chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi e svolgere tutte le indagini ritenute necessarie, nonché estrarre copia degli atti del fascicolo d’ufficio e acquisire ogni eventuale ulteriore documentazione, anche dalle parti, ritenuta necessaria ai fini della redazione della relazione finale; è autorizzato, altresì, all’utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento dell’incarico assegnato, nonché ad eseguire sopralluoghi e rilievi (ai fini dell’esecuzione dei quali il verificatore potrà avvalersi di ausiliari e del noleggio dell’idonea attrezzatura, con oneri rimborsabili alle condizioni di cui al d.P.R. n. 115/2002);
5) l’eventuale delega dovrà essere comunicata al dirigente o funzionario delegato entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
6) al verificatore sono assegnati novanta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla comunicazione dell’eventuale delega, ai fini della redazione della relazione di verificazione;
7) la relazione dovrà essere trasmessa alle parti costituite entro il termine massimo di sette giorni successivi allo scadere dei novanta giorni assegnati per la sua redazione; dal momento della ricezione della relazione le parti, entro i successivi dieci giorni, potranno trasmettere al verificatore le proprie osservazioni sulla relazione; nei successivi dieci giorni, il verificatore dovrà depositare presso la Segreteria di questa Sezione la relazione finale, in cui darà conto delle osservazioni delle parti e prenderà specificamente posizione sulle stesse;
8) la Segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta e ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti;
9) le spese della verificazione saranno liquidate da questo Tribunale, con la pronuncia finale, a seguito di apposita istanza del verificatore, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 71 del d.P.R. n. 115 del 2002;
10) la parte ricorrente erogherà al verificatore un anticipo di 500 (cinquecento) euro, entro due giorni prima dell’inizio delle operazioni di verificazione.
In conclusione, il ricorso è parzialmente respinto, in relazione ai motivi sopra esaminati.
Ogni statuizione sulle spese processuali è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo respinge nella parte esaminata in motivazione;
dispone istruttoria con le modalità ed i termini indicati in motivazione;
fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 10 febbraio 2027.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Savio Picone, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario