Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2026, n. 4729 – Pres. De Felice, Est. Pascuzzi
In materia di autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 non può essere limitata alla sola porzione di area materialmente interessata dall’intervento, ma deve rappresentare e considerare anche i beni culturali ricadenti nell’area vincolata e nel relativo “adeguato intorno”, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente. Pertanto, la mancata indicazione di tali beni e della loro possibile interferenza visiva integra difetto di istruttoria e comporta l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall’esistenza di un autonomo vincolo indiretto sul bene culturale.
FATTO
1. L’Associazione SalboroIncontra APS – Associazione di Promozione Sociale propone appello avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 162/2025 con la quale è stato respinto l’originario ricorso proposta dalla stessa Associazione e volto ad ottenere l’annullamento:
– dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa alla pratica – GPE 2024/07170 sub prot. n. 043650 del 31.07.2024 (ID Pratica 08936640963- 05062024-1628) rilasciata alla Ditta Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (INWIT) il 25 settembre 2024 dal Comune di Padova;
– del verbale e determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona legge 7 agosto 1990, n. 241– art. 14-bis, indetta sull’istanza unica presentata da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. di cui alla pratica n. GPE: 2024/07172, prot. n.0403654 del 31/07/2024 (ID pratica: 08936640963-05062024-1628), rilasciato in data 1^ ottobre 2024 dal Comune di Padova;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto dall’odierna ricorrente.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
– la società Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (INWIT) operante nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni radiomobili, ha presentato al Comune di Padova un’istanza ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base (s.r.b.) in via Antonio Loschi, su un’area censita al foglio 200, mappale 5, ricadente in ZTO E1 “Agricolo paesaggistica”;
– all’esito della conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune di Padova per l’esame dell’istanza, non essendo intervenuto il parere della Soprintendenza di cui all’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il Comune stesso in data 25 settembre 2024 ha rilasciato l’impugnata autorizzazione paesaggistica, impartendo quale unica prescrizione la verniciatura di colore «azzurro chiaro» dell’antenna;
– in data 1° ottobre 2024 è stata adottata la determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi, anch’essa impugnata;
– l’Associazione ricorrente è un’associazione di promozione sociale, attiva dal 2010 che ha quale principale scopo associativo la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della frazione di Salboro, con particolare riferimento all’Oratorio di San Michele Arcangelo, edificio sacro costruito nel VII-VIII secolo d.C., sito in detta frazione nella località Pozzoveggiani;
– un’area sita in prossimità della facciata dell’Oratorio risulta individuata per la realizzazione della s.r.b. dell’altezza di trentaquattro metri.
3. Nel ricorso di primo grado, l’Associazione evidenziava i seguenti elementi:
(i) sull’area prescelta per la realizzazione della s.r.b. sussiste un vincolo paesaggistico inquanto nell’area scorre il corso d’acqua denominato Boracchia;
(ii) nella relazione paesaggistica allegata all’istanza presentata da INWIT per la realizzazione della s.r.b. è indicato che la stessa «si colloca in un contesto antropizzato e già compromesso» e che «considerate le dimensioni e la collocazione dell’impianto di progetto … si ritiene estremamente contenuto l’impatto complessivo delle stesse sull’ambiente circostante oggetto di tutela»;
(iii) la relazione paesaggistica «non menziona mai la pur vicinissima Chiesa (ricompresa anch’essa nella fascia di tutela paesaggistica)», e ciò non costituisce una mera dimenticanza in quanto «in nessuna delle foto allegate compare una minima traccia dell’esistenza della Chiesa»;
– (iv) l’omessa menzione dell’Oratorio è frutto di una scelta consapevole poiché «attraverso l’attento posizionamento della fotocamera, il taglio delle inquadrature e la scelta dei coni di visuale il contesto in cui si inserisce l’impianto è rappresentato senza la Chiesa cui pure l’impianto è a ridosso».
3.1 A sostegno dell’impugnativa veniva formulato il seguente motivo di ricorso:
I. Violazione di legge. Violazione dell’art. 1 comma 2-bis, l n. 241/1990. Violazione degli artt. 10, 12 e 146 d.lgs. 42 /2004. Violazione dell’art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. 12 dicembre 2005 in materia di autorizzazione paesaggistica. Violazione dell’art. 43, comma 5, d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere per macroscopico difetto di istruttoria ed erroneità manifesta.
Secondo la ricorrente, la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata da INWIT «ha omesso di rappresentare, raffigurare, menzionare in alcun modo la presenza in loco della Chiesa di Pozzoveggiani – Oratorio di San Michele Arcangelo», di modo che «l’autorizzazione paesaggistica e la determinazione favorevole all’installazione sono state rilasciate senza alcuna valutazione dell’impatto che l’antenna – alta trentaquattro metri -comporterà sul predetto Oratorio», che costituisce un bene culturale.
Nella prospettazione della ricorrente, la mancata rappresentazione dell’Oratorio nella relazione paesaggistica costituirebbe una grave omissione, considerato che «i beni culturali devono essere indicati nella domanda di autorizzazione paesaggistica come imposto dall’art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. 12 dicembre 2005». Inoltre l’omissione sarebbe, sempre a detta della ricorrente, «evidentemente strumentale al risultato perseguito» da INWIT, in quanto essa «ha indotto il Comune in un palese e grave errore di valutazione sul contesto in cui si inserisce il progettato impianto», malgrado l’Amministrazione comunale «avrebbe dovuto essere ben consapevole dell’importanza del sito» considerate le «proprie determinazioni di tutela e valorizzazione dello stesso», quale ad esempio la variante al piano degli interventi espressamente «finalizzata alla salvaguardia della visibilità urbana ed ambientale della Chiesa storica di Pozzoveggiani».
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione dell’art. 43, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003, che fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004, nonché per violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza.
4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti INWIT e il Comune di Padova chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ovvero rigettato nel merito.
5. Con sentenza in forma semplificata n. 162/2025 il Tar per il Veneto ha rigettato il ricorso perché infondato, prescindendo, per questo, dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dal Comune di Padova e dalla controinteressata INWIT.
5.1 La questione centrale esaminata dal Tar è se la relazione paesaggistica allegata alla domanda di autorizzazione fosse incompleta, per non aver menzionato la presenza di un Oratorio nelle vicinanze dell’impianto.
Il primo giudice ha ritenuto che:
– l’area dove sorge la s.r.b. non è gravata da un vincolo indiretto ex art. 45 del Codice dei beni culturali a tutela dell’Oratorio, quindi non sussiste un obbligo formale di tenerne conto;
– l’art. 2 del d.p.c.m. 12/12/2005 impone di segnalare i beni culturali presenti nell’area vincolata, ma questo obbligo riguarda solo i beni che si trovano nella porzione di area direttamente interessata dall’intervento, non quelli lontani;
– l’Oratorio si trova sulla sponda opposta dello scolo Boracchia, non è prospiciente alla s.r.b., e dista oltre 150 metri da essa, separato da abitazioni e terreni. L’interferenza visiva è quindi non significativa.
In conclusione, secondo il Tar la relazione paesaggistica era sufficiente, avendo valutato solo il vincolo relativo allo scolo Boracchia non essendo invece necessario dar conto altresì della presenza dell’Oratorio in ragione della non immediata prossimità dello stesso alla s.r.b. e della non significativa interferenza tra i due manufatti.
6. Avverso la sentenza del Tar Veneto n. 162/2025 ha proposto appello l’Associazione SalboroIncontra per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7.Si è costituito il Comune di Padova chiedendo il rigetto dell’appello.
7.1 Si è costituita INWIT che oltre a chiedere il rigetto dell’appello ha riproposto le eccezioni assorbite dal Tar: (i) irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, (ii) inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse.
8. All’udienza del 4 giugno 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare l’appellante si sofferma sulla legittimazione e l’interesse al ricorso di essa stessa Associazione affermando che:
– nella fattispecie sussistono tutti i requisiti di legittimazione ad causam individuati dalla giurisprudenza per i soggetti collettivi portatori di interessi diffusi quali: (i) il perseguimento, sancito in via statutaria e in modo non occasionale, di obiettivi di natura superindividuale, (ii) la sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività, (iii) lo stabile collegamento temporale e territoriale con il bene che si assume leso.
2. Il motivo di appello è rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio dispositivo. Violazione dell’art. 64 co. 2 c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 dell’Allegato unico al d.p.c.m. 12 dicembre 2005. Incongruità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, omessa e/o erronea valutazione del contenuto degli atti di causa. Eccesso di giurisdizione».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata rappresentazione della Chiesa di Pozzoveggiani nella relazione paesaggistica allegata all’istanza di autorizzazione presentata da INWIT data l’assenza di significative interferenze dovute (i) alla “non immediata prossimità” tra il bene culturale e il manufatto autorizzato e (ii) all’inesistenza di un vincolo indiretto a tutela del primo, sostenendo che:
– non rileva l’inesistenza di un vincolo indiretto a tutela della Chiesa, rileva il fatto che la mancata rappresentazione della Chiesa di Pozzoveggiani, quale bene culturale, nella relazione paesaggistica inficia la completezza dell’istruttoria e la legittimità dei provvedimenti finali;
– erra la sentenza nel sostenere che, nel caso di specie, la Chiesa non andasse indicata in quanto non ricadente nell’area d’intervento;
– deve essere criticata l’interpretazione restrittiva data dalla sentenza all’art. 2 dell’allegato unico del d.p.c.m. del 12 dicembre 2005, che viene inteso “nel senso che il dovere di indicare il bene culturale presente nell’area vincolata concerne solo il caso in cui il bene stesso sia ubicato nella porzione dell’area vincolata direttamente interessata dall’intervento da assentire” (cfr. pag. 13 della sentenza);
– una simile interpretazione risulta indebita sotto il profilo letterale e in palese contrasto con la finalità della norma che mira ad assicurare all’Amministrazione tutti gli elementi per la valutazione dell’impatto complessivo della nuova opera sull’area circostante e dunque anche sui beni culturali in essa presenti;
– significativo sul punto è in specie il successivo art. 3.2 del medesimo allegato unico, che impone di considerare un adeguato intorno, desunto dal rapporto di intervisibilità;
– la sentenza si basa su un’errata conoscenza dello stato dei luoghi: (i) la vicinanza fisica e paesaggistica tra la Chiesa e l’antenna è incontrovertibile atteso che distano poco di più di cento metri; (ii) è incontrovertibile che la Chiesa insista sull’area gravata dal medesimo vincolo paesaggistico; (iii) l’area della Chiesa e l’area su cui insiste l’antenna, nella fattispecie, sono separate unicamente dal corso del Boracchia e da una piccola parte del fondo agricolo che ospita l’antenna;
– non si comprende pertanto come la sentenza giunga ad affermare che Chiesa e antenna non sarebbero direttamente prospicienti: l’interferenza visiva dell’antenna sulla Chiesa è pesante ed evidente;
– del tutto erronea è l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale la Chiesa e l’antenna sarebbero separate da abitazioni: tale circostanza non solo è smentita dagli atti di causa ma certo non è pacifica tra le parti e dunque è stata posta a fondamento della decisione in violazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. (rilievo che vale anche per la “prospicienza”);
– la mancata rappresentazione nella pratica paesaggistica dell’esistenza della Chiesa – che ricade nell’area soggetta al medesimo vincolo ex art. 142 co. 1 lett. c) – ha evidentemente impedito una complessiva valutazione dell’intervento che, in conformità al dettato normativo, doveva invece essere compiuta;
– la sentenza di prime cure deve essere censurata anche nella parte in cui ha asserito “la non significativa interferenza tra i due manufatti” (pag. 14, righe finali della parte in diritto);
– nell’affermare che l’obbligo di produzione documentale di cui all’art. 2 allegato unico del d.p.c.m. del 12 dicembre 2005 era venuto meno perché mancava una significativa interferenza, il giudice si è in realtà spostato dalla questione giuridica di sua spettanza, relativa all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 2 citato, per compiere una valutazione di spettanza dell’Amministrazione (quella appunto sull’interferenza), e che esorbita dai suoi poteri;
– il giudice si è sostituito all’Amministrazione nel compiere quella valutazione d’interferenza tra antenna e Chiesa che è invece mancata proprio perché è stato strumentalmente nascosto dalla controinteressata all’Amministrazione procedente l’esistenza dell’elemento – la Chiesa di San Michele Arcangelo – rispetto al quale avrebbe dovuto essere compiuta.
3. Il Comune di Padova chiede il rigetto dell’appello sulla base di tre ordini di ragioni:
– (i) vincoli censiti: l’unico vincolo paesaggistico esistente nell’area è lo scolo “Boracchia” (fascia di 150 m ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 42/2004), regolarmente indicato nella relazione e oggetto di apposita prescrizione (colorazione azzurra dell’antenna per mitigarne l’impatto visivo);
– (ii) distanza e assenza di interferenza: l’Oratorio dista oltre 150 m dall’antenna, sorge sulla sponda opposta del canale, non è prospiciente né confinante con l’area interessata, ed è separato da abitazioni e da un preesistente traliccio elettrico — elementi che escludono qualsiasi interferenza visiva significativa;
– (iii) irrilevanza della dichiarazione d’interesse culturale: l’Oratorio in questione, oltre a non essere soggetto a vincolo culturale indiretto, non risultava nemmeno classificato tra i beni d’interesse culturale; il provvedimento della Soprintendenza che ha classificato l’Oratorio come bene culturale è del febbraio 2025, dunque successivo sia al procedimento autorizzatorio sia alla sentenza di primo grado, e non può retroagire.
A dire del Comune, tra l’antenna e la Chiesa non vi è alcun rapporto diretto né indiretto e correttamente, nel primo giudizio, è stata rilevata l’assenza di una significativa interferenza tra i due manufatti sulla base della documentazione presentata dalle parti. Si tratta di una valutazione che rientra nell’ambito dell’attività interpretativa della fattispecie concreta e non rappresenta un’ingerenza nelle competenze dell’Amministrazione, come affermato da parte appellante.
4. La difesa di INWIT preliminarmente ripropone l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado sollevata in prime cure e ritenuta assorbita dal Tar.
Si sostiene che:
– l’istanza di autorizzazione era stata pubblicizzata sin dal 1.8.2024, sicché la ricorrente ben avrebbe potuto presentare osservazioni e/o presentare tempestiva istanza di accesso una volta scaduti i termini del procedimento autorizzatorio per conoscerne l’esito;
– il cartello di cantiere è stato apposto sin dal 14.10.2024 e in esso era chiaramente indicato il tipo di intervento che sarebbe stato realizzato;
– il ricorso di primo grado, notificato solo in data 16.12.2024, è pertanto tardivo ed irricevibile.
4.1 La difesa di INWIT preliminarmente ripropone anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse sollevata in prime cure e ritenuta assorbita dal Tar.
In particolare si sostiene che:
– l’Associazione è priva di legittimazione e di interesse rispetto ai vizi che ha inteso far valere in giudizio;
– l’Oratorio, rispetto a cui la ricorrente afferma di svolgere attività di cura, valorizzazione, apertura al pubblico e visita guidata, non si trova nelle adiacenze del sito di intervento, ma è separato da esso da abitazioni e terreni, sicché manca il requisito della vicinitas;
– in ogni caso, la mera vicinitas può ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento;
– nella specie, una tale lesione concreta e attuale non è configurabile, tenuto conto che il vincolo paesaggistico sul corso d’acqua non mira a tutelare la visuale da e per l’Oratorio e non sussistono sull’area di intervento vincoli indiretti o coni visuali volti a preservare il medesimo, di cui l’Associazione non è neppure proprietaria.
4.2 INWIT sostiene l’infondatezza nel merito dell’appello sulla base delle seguenti argomentazioni:
– il vincolo in gioco è un vincolo paesaggistico ex lege derivante dal corso d’acqua (scolo Boracchia, art. 142 d.lgs. 42/2004), non un vincolo indiretto a tutela di un bene culturale specifico: ne consegue che la relazione paesaggistica doveva verificare la compatibilità dell’intervento con l’interesse paesaggistico del corso d’acqua, e non con eventuali beni culturali presenti nelle vicinanze;
– in assenza di un vincolo indiretto sull’Oratorio, le Amministrazioni non erano tenute a valutare lo specifico rapporto tra l’antenna e il bene ecclesiastico: la sentenza di primo grado non ha affermato che la Chiesa fosse assente dalla cartografia, ma solo che la relazione era correttamente calibrata sul vincolo idrico;
– l’art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. 2005, che richiede di indicare i beni culturali nell’area vincolata, è concepita per vincoli paesaggistici circoscritti (come i centri storici tutelati ex art. 136), non per vincoli lineari ex lege come quelli sui corsi d’acqua, che per natura geografica percorrono lunghe distanze rendendo indeterminata la portata dell’obbligo: la norma va dunque intesa come riferita ai soli beni culturali pubblicamente conoscibili, potenzialmente pregiudicati e nelle aree immediatamente confinanti.
– prima della dichiarazione di interesse culturale della Soprintendenza (febbraio 2025, successiva sia all’autorizzazione sia alla sentenza di primo grado), la natura di bene culturale dell’Oratorio non era pacifica né facilmente individuabile, essendo la proprietà intestata a un ente di cui non è certa la qualificazione giuridica;
– l’Oratorio si trova sulla sponda opposta del canale, non è prospiciente l’area d’installazione, è separato dall’antenna da abitazioni e terreni, e il paesaggio è già compromesso dal preesistente traliccio elettrico: le misure mitigatorie prescritte (colorazione azzurra del palo, siepe autoctona, eliminazione del ballatoio) sono state ritenute sufficienti dall’Amministrazione.
Secondo INWIT la sentenza di primo grado è corretta e il Tar non ha sconfinato nelle competenze amministrative, limitandosi a verificare se sussistesse l’obbligo di indicare l’Oratorio nella relazione paesaggistica.
5. L’eccezione di tardività del ricorso di primo grado da INWIT non può essere accolta.
L’eccezione àncora la decorrenza dell’asserita conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento lesivo a due elementi: (i) l’istanza di autorizzazione pubblicizzata sin dal 1° agosto 2024; e (ii) l’apposizione del cartello di cantiere sin dal 14 ottobre 2024.
Il primo elemento non è dirimente perché ciò che rileva non è l’esistenza di una procedura, bensì l’eventuale atto finale della stessa.
Con riferimento al secondo elemento conviene richiamare quanto di recente ribadito da Cons. Stato, sez. II, 7/2/2025, n. 962: «Nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando – con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori – sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere; a temperamento di queste regole di massima, è ammesso che chi vi abbia interesse fornisca la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo; in particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l’esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull’opera da realizzare».
Il principio è che il termine per proporre ricorso decorre dall’inizio dei lavori. L’apposizione del cartello può far presumere la conoscenza in un momento diverso, sempre che chi eccepisce la tardività offra elementi idonei a far presumere che, in concreto, l’apposizione del cartello di cantiere abbia sortito l’effetto di far conoscere la prossima realizzazione dell’opera. Nel caso specifico chi ha sollevato l’eccezione non ha fornito elementi a conforto della presunzione di conoscenza (ad esempio: che il cartello fosse collocato in un luogo effettivamente idoneo ad essere facilmente visto).
6. L’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso sollevata da INWIT non può essere accolta.
Cons Stato, Sez. V, 25 agosto 2023 n. 7956 ha affermato che: «Si rammentano al riguardo i requisiti che debbono a tal fine essere cumulativamente posseduti affinché simili formazioni sociali possano essere ammesse alla legittimazione a ricorrere: a) finalità ambientale da tutelare e che deve essere presente a livello statutario; b) consistenza organizzativa e adeguata rappresentatività dell’ente stesso (dunque: stabilità organizzativa ed associativa); c) stabilità territoriale, consistente nel collegamento effettivo tra l’associazione e l’area che si intende tutelare; d) stabilità temporale, consistente per l’appunto nello svolgimento della ridetta attività in via protratta nel tempo, con preesistenza in ogni caso – giova ripetere – rispetto all’iniziativa che si intende contrastare».
Nel caso di specie, sin dalla documentazione prodotta in primo grado, l’appellante ha dimostrato: (i) il perseguimento, sancito in via statutaria e in modo non occasionale, di obiettivi di natura superindividuale, (ii) la sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività, (iii) lo stabile collegamento temporale e territoriale con il bene che si assume leso.
Con riferimento al requisito della vicinitas, invocato da INWIT, il Collegio rileva che la stessa non può essere valutata unicamente in ragione della distanza in termini di metri bensì della idoneità dell’erigendo manufatto ad interagire con l’interesse fatto valere in giudizio. In questo caso l’antenna (perché ben visibile) è astrattamente idonea ad interferire con l’interesse a valorizzare la Chiesa e il suo Oratorio (perseguito dal ricorrente) anche in ragione del fatto che i due beni si trovano ad una distanza di un centinaio di metri. Esiste pertanto l’interesse ad agire di un’associazione che avendo dimostrato un legame qualificato e differenziato con il bene culturale, si propone di evitare che la tutela e la valorizzazione di quest’ultimo possa risultare compromessa dalla realizzazione dell’antenna.
7. L’appello è fondato nel merito per quanto di ragione.
Tra le attività più importanti dell’Associazione appellante vi è la cura, la valorizzazione, l’apertura al pubblico e l’attività di visita guidata dell’Oratorio di San Michele Arcangelo in località Pozzoveggiani. Si tratta di un edificio costruito nei secoli VII-VIII sui resti di un tempio romano dedicato alla Dea Fortuna, nel luogo di una necropoli romana situata lungo la via Annia e dell’antico alveo del fiume Retènus, oggi Bacchiglione.
L’Oratorio appena citato rientra nella nozione di bene culturale (nello specifico: bene monumentale) come definita dal primo comma dell’articolo 10 del d.lgs. 42/2004.
Per ottenere l’autorizzazione ad installare l’antenna, INWIT ha presentato una relazione paesaggistica che però non menziona in alcun modo l’esistenza dello storico Oratorio ad un centinaio di metri dal sito prescelto.
L’articolo 2 dell’allegato al d.p.c.m. 12 dicembre 2005 chiarisce che le relazioni paesaggistiche devono dar conto dello stato dei luoghi e dell’eventuale presenza di beni culturali.
La mancanza totale di riferimenti al citato Oratorio ridonda in un difetto di istruttoria che ha impedito all’Amministrazione di valutare compiutamente l’impatto dell’antenna su un bene culturale ricadente nella medesima area vincolata.
La sentenza impugnata si è concentrata sull’assenza di un vincolo indiretto sull’Oratorio, ma la ricorrente aveva stigmatizzato proprio l’incompiutezza dell’istruttoria derivante dalla mancata considerazione della Chiesa, la cui presenza è invero evidente da tutta la documentazione fotografica prodotta, nella relazione paesaggistica.
Secondo il Tar il citato art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. del 2005, si riferisce solamente alle porzioni dell’area stessa direttamente interessate dall’intervento oggetto della valutazione di compatibilità paesaggistica.
Più condivisibile, però, appare la tesi dell’appellante secondo la quale la norma impone una valutazione dell’impatto sull’area circostante nel suo complesso, come confermato dall’art. 3.2 del medesimo allegato, che richiede la simulazione dell’intervento in un “adeguato intorno” desunto dal rapporto di intervisibilità.
8. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto per difetto di adeguata istruttoria degli atti impugnati e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado.
L’Amministrazione potrà rideterminarsi con una più esauriente istruttoria che valuti la specifica situazione rappresentata dall’esistenza dell’Oratorio nell’area interessata alla realizzazione dell’antenna.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore