CONCORSO TRA AGGRAVANTE COMUNE E AGGRAVANTE A EFFETTO SPECIALE

Cass. penale, Sez. III, 25 giugno 2026, n. n. 23496 – Pres. Aceto, Rel. Gentili

 

La Terza Sezione penale, in tema di circostanze, ha affermato che in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale, operato l’aumento di pena per quest’ultima, il giudice, a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, “può” e non “deve” applicare l’ulteriore aumento di pena per l’aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest’ultima, pur prevedendo l’aumento “secco” di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo).

 

 

Cass. penale, 25 giugno 2026, n. 23496