LE SEZIONI UNITE SUL DANNO DA PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE POI ANNULLATO: ACCOLTA LA TESI SECONDO CUI È UN COMPORTAMENTO AMMINISTRATIVO CHE LEDE LA LIBERTÀ NEGOZIALE E RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.

Cass. Civile, sez unite 25 settembre 2025, n. 26080 – Pres. D’Ascola, Est. Fortunato

Le controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno lesione dell’affidamento incolpevole generato dal rilascio di un provvedimento favorevole poi annullato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo comportamento, pur incidendo sul diritto soggettivo all’auto determinazione negoziale, deve qualificarsi come comportamento amministrativo, riconducibile in via indiretta e mediata, all’esercizio del potere, di cui il privato che chiede il risarcimento lamenta la contrarietà alle regole di buona fede e correttezza che informano anche l’attività autori stiva della p.a.

 

 

26080_09_2025_civ_noindex