Sentenze di Diritto Amministrativo
RECENTE MESSA A PUNTO DEL CONSIGLIO DI STATO CIRCA LA DIFFERENZA TRA DANNO DA RITARDO E DANNO DA DISTURBO
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30/06/2009, n. 4237
1. Mentre il danno c.d. da ritardo è normalmente individuato nella lesione di un interesse legittimo pretensivo, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale inteso ad ampliare la sfera giuridica del privato, il danno c.d. da disturbo è caratterizzato dalla lesione di un interesse legittimo di tipo oppositivo e consiste nel ristoro del pregiudizio asseritamene subito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui il privato cittadino era già titolare.
2. Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978, è ravvisabile sia la lesione dell’interesse legittimo pretensivo della Casa di cura, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale di accreditamento provvisorio, sia il danno c.d. "da disturbo", posto che la Casa di cura può agire per ottenere il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui era già titolare (nella specie, in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per molteplici branche specialistiche già da molto tempo - nella specie, dal 1979).
3. Con riferimento al danno da disturbo, deve ritenersi che, nel caso di procedimenti amministrativi coinvolgenti interessi di tipo oppositivo, la lesione dell’interesse implica ex se la lesione del bene della vita preesistente al provvedimento affetto da vizi di illegittimità, sicché l’accertamento della circostanza che la P.A. ha agito non iure di per se stesso implica la consolidazione di un danno ingiusto nella sfera giuridica del privato. In altri termini, la riscontrata illegittimità dell’atto rappresenta, nella normalità dei casi, l’indice della colpa dell’amministrazione, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo sia incorso. In tale eventualità spetta all’Amministrazione fornire elementi istruttori o anche meramente assertori volti a dimostrare l’assenza di colpa.
4. Il danno "da ritardo" costituisce una fattispecie sui generis di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta all’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Ne deriva che l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.
5. Il requisito della colpa della P.A., necessario ai fini del risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, sussiste ogni volta che, in assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate, il provvedimento annullato sia stato emanato in violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.
6. Il principio di buona fede oggettiva è posto dall’ordinamento a fondamento non solo dell'attività dei soggetti privati ma anche, a maggior ragione, di quelli pubblici; d’altra parte, il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non è assolto solo con il compimento di atti previsti da specifiche disposizioni di legge, ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore e che, in relazione alle singole situazioni di fatto, siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione dell’altro contraente.
7. Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente va quantificato in misura pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione del rapporto convenzionale e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie con la Regione per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, nonché della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

