Sentenze di Diritto Amministrativo
LE SEZIONI UNITE DANNO IL DEFINITiVO AVALLO ALLO SPOSTAMENTO DELLA GIURISDIZIONE PER MOTIVI DI CONNESSIONE: SE IL PRIVATO CHIEDE ALTERANTIVAMENTE RETROCESSIONE TOTALE E RETROCESSIONE PARZIALE SU ENTRAMBE LE DOMANDE DECIDE IL G.A.
Cassazione Civile , sez. un., 24/06/2009 , n. 14805
In tema di retrocessione di beni espropriati, a seguito dell'introduzione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa da parte dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998 e prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, il criterio di riparto della giurisdizione - fondato sulla natura della posizione soggettiva lesa (diritto od interesse legittimo) - che assegna al g.o. la domanda di retrocessione totale art. 63 l. n. 2359 del 1865, ed al g.a. quella di retrocessione parziale anteriore alla dichiarazione di inservibilità art. 60 e 61 l. n. 2359 cit., si applica solo se ciascuna domanda venga autonomamente proposta. Qualora le stesse siano proposte congiuntamente ed alternativamente, trovano invece applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause unite e/o strettamente connesse aventi od oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha competenze più ampie rispetto a quelle del g.o., limitate ai diritti soggettivi. In tal caso, logicamente prioritaria è la verifica dei presupposti della retrocessione parziale, ovverosia dell'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'opera pubblica, in mancanza della quale il giudice amministrativo, rigettata la relativa domanda, deve estendere l'accertamento all'esistenza del diritto alla retrocessione totale, pronunciando anche sul risarcimento del danno da mancata utilizzazione del fondo, art. 35 del d.lg. n. 80 cit..

