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Sentenze di Diritto Penale

CONFISCA OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DELL’ENTE: ESCLUSIONE PER QUELLA PARTE DEL PREZZO E DEL PROFITTO DEL REATO CHE PUÒ ESSERE RESTITUITA AL DANNEGGIATO

Cass. Pen., Sez. VI, 21/01/2010, n. 16526

L’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 eccettua dalla confiscabililità nei confronti dell'ente soltanto quella parte del prezzo o del profitto del reato "che può essere restituita al danneggiato", ossia quei beni o la parte di beni su cui il danneggiato può accampare una specifica pretesa restitutoria, ossia una pretesa relativa alla restituzione di un bene in forza del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o di garanzia ovvero del possesso o della detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori.


pen 16526 2010

pen 16526 2010.htm (17.41 Kb)


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