Sentenze di Diritto Civile
LA TRANSAZIONE TRA ASSICURAZIONE E DANNEGGIATO NON LIBERA IL RESPONSABILE DALL’OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO ECCEDENTE IL MASSIMALE
Cass. Sez. III - sentenza 30 settembre - 30 ottobre 2009, n. 23061
In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato; consegue, che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno.

