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Sentenze di Diritto Civile

ANCHE SE IL PROTESTO È ILLEGITTIMO IL DANNO ALLA REPUTAZIONE VA PROVATO

Cass. Civ., Sez. I, 23/06/2010, n. 15224

La semplice illegittimità del protesto non garantisce al correntista il danno alla reputazione. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 15224/2010 secondo la quale "la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio".


CIV 15224 2010

civ 15224 2010.htm (33.56 Kb)


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