Sentenze di Diritto Civile
NON È NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 179 LETT.F) C.C. QUANDO È CERTA L’APPARTENENZA DEL BENE AL CONIUGE ACQUIRENTE
Cass. Civ., Sez. II, 5/05/2010, n. 108555
Nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l'impiego di altro bene, di cui sia certa l'appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all'art. 179 lett. f) c.c. Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per l'acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l'applicabilità dell'art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato

