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Sentenze di Diritto Civile

RIDOTTA LA COLPA DELL'APPALTATORE NELLE GARE TRUCCATE SE RISULTA UNA COOPERAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI

Cass. Civ., Sez. III, 16/02/2010, n. 3672

In controversia promossa dalla p.a., nei confronti di una società aggiudicataria di lavori per la ricostruzione o ristrutturazione di un ospedale, al fine di ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale patito a seguito delle condotte illecite degli amministratori e dei soci di detta società (condotte consistenti, nella specie, nella corresponsione di "tangenti" a funzionari ed impiegati pubblici per l'aggiudicazione dell'appalto ed integranti il reato di corruzione), il giudice è tenuto ad indagare, anche d'ufficio, in base alle acquisizioni probatorie, sulla eventuale cooperazione attiva della stessa p.a. danneggiata - alla quale è direttamente riferibile la condotta, anche dolosa, del suo funzionario od impiegato (nella specie, nella fase deliberativa e di aggiudicazione dell'appalto) - a norma dell'art. 41 c.p., con conseguente riduzione della responsabilità civile del danneggiante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), ove i comportamenti dei dipendenti dell'ente danneggiato abbiano determinato una situazione tale che, senza uno di essi, l'evento non si sarebbe verificato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nella controversia anzidetta, aveva considerato equivalenti le condotte dolose dell'appaltatore e del committente nella causazione del danno, sottolineando che nel reato di corruzione l'accordo illecito è raggiunto su un piano di sostanziale parità delle parti).

In tema di appalti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nella specie, aggiudicazione dell'appalto a licitazione privata) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (nella specie, "ratione temporis", poste dalle leggi n. 14 del 1973 n. 584 del 1977 e n. 741 del 1981). Ove, poi, la violazione di dette norme sia stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione tutelati dalla previsione del reato di corruzione) la nullità per contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze.


civ 3672 2010

civ 3672 2010.htm (77.56 Kb)


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